LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE MOLISE Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 11) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIACOMINI/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE MOLISE Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07
DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND
11) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIACOMINI/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l.
Con reclamo datato 30/06/2006, inoltrato a mezzo Raccomandata A.R. il Sig.Marco GIACOMINI, chiedeva la condanna della Società NUOVA CAMPOBASSO CALCIO S.r.l. al pagamento di €.11.700,00,
quale residuo del compenso globale annuo previsto nell’accordo economico sottoscritto in data 20/02/2006.
La Società controinteressata in data 25/7/2006 presentava le proprie controdeduzioni, nelle quali sosteneva di aver corrisposto quasi interamente il compenso pattuito, precisando che la somma residua dovuta era pari
a €.715,00, come documentato dalle produzioni documentali allegate alla memoria depositata.
Il reclamante con memoria di replica datata 25/07/2006 e pervenuta il 31/07/2006 rilevava la tardività delle
deduzioni avversarie lamentando altresì che le ricevute contabili non potevano essere contestate in quanto allegate in fotocopia e comunque insufficienti. Affermava in principalità il reclamante di non aver mai ricevuto gli importi oggetto di reclamo e di non aver mai sottoscritto alcuna quietanza, oltre l’importo già percepito e dichiarato nel reclamo.
Emergeva “ictu oculi” la grave contraddittorietà delle reciproche posizioni.
Contraddittorietà che di fatto andava ad inficiare il contenzioso di falsità e di illiceità sotto il profilo dell’indebita richiesta di somme.
La Commissione alla riunione del 28/07/2006 faceva presente a viva voce alle parti l’eventuale ripercussione relativamente alle dedotte falsità e alle eventuali indebite richieste con la necessità di rimettere il tutto all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. in modo che lo stesso potesse riferire alla C.A.E. la presenza o meno di evidenti illeciti.
Per evitare ciò unitamente la C.A.E. aveva dato la possibilità alle parti di riflettere, e con un provvedimento strumentale aveva rinviato la decisione all’udienza del 13/10/2006, invitando la Società ad esibire gli originali delle ricevute. Un evidente espediente per verificare le eventuali possibilità conciliative. Senza risultato, visto che all’udienza il reclamante riaffermava la tardività della difesa di controparte, rifiutandosi di considerare gli originali esibiti.
E’evidente che la violazione del termine perentorio procedurale non può essere superata pur rimanendo di fatto sotto l’aspetto dell’equità il problema relativo alle falsità presunte della richiesta o delle ricevute.
La Commissione Accordi Economici, prima di assumere qualsiasi decisione rimetteva gli atti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C.
Lo Stesso, inoltrava la propria relazione in data 10/02/2007 con i relativi allegati e verbali di interrogatorio
delle parti interessate,
La Procura Federale della F.I.G.C. con propria missiva del 14/03/2007 chiedeva di essere informata
dell’ emananda decisione.
Prima di entrare nel merito della decisione è opportuno premettere che la C.A.E. è una Commissione che per sua natura è finalizzata a sorvegliare e decidere in merito alle questioni economiche nel rispetto delle regole prefissate.
L’Ufficio Indagini della F.I.G.C. nell’espletata istruttoria ha assunto interrogatori delle parti ed acquisito documenti
Ferme restando le norme procedurali relative alle decadenze già richiamate nella prima decisione, con
l’integrazione dell’espletata istruttoria dell’Ufficio Indagini e che la C.A.E. non può disattendere, emergono due precise circostanze;
1 – le somme percepite dal Sig.Marco GIACOMINI sono superiori a quelle richieste nel reclamo.
L’Ufficio Indagini della F.I.G.C. non ha assunto alcuna decisione in ordine alla genuinità delle firme e dei documenti prodotti, di conseguenza la C.A.E. non può entrare nel merito delle falsità;
deve invece considerare per atto istruttorio acquisito l’interrogatorio del reclamante. In tale atto il calciatore riconosce di aver percepito “per tabulas” l’importo di €.13.400,00.
2 - gli interrogatori resi avanti all’Ufficio Indagini della F.I.G.C. ovviamente devono essere ritenuti
integrativi dell’istruttoria espletata dalla C.A.E. e ciò a dire che la Stessa non può e non deve,
disattendere le risultanze istruttorie dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C.
Quindi gli interrogatori, le confessioni e i documenti prodotti avanti l’Ufficio Indagini della F.I.G.C.
Devono entrare di diritto nell’istruttoria della C.A.E.
3 - Ne discende che le confessioni rese e i riconoscimenti effettuati di documenti prodotti avanti l’Ufficio
Indagini della F.I.G.C. una volta trasmessi alla C.A.E. devono necessariamente essere considerati da quest’ultima come direttamente acquisiti e non possono in alcun modo essere disattesi.
Da ciò deriva che dalla lettura della relazione dell’Ufficio Indagini della F.I.G.C. il reclamante ha percepito somma di gran lunga superiore a quelle richieste nel proprio ricorso inoltrato alla C.A.E.
Per esplicita ammissione o evidenti contraddizioni emersi nel corso degli interrogatori resi dal reclamante
Emerge che lo stesso ha agito per l’ottenimento di somme già percepite nel corso del rapporto con la
Società NUOVO CAMPOBASSO CALCIO.
Tutto ciò è un’evidente conseguenza sul piano della logica e del diritto della relazione dell’Ufficio Indagini.
4 - Sempre di conseguenza emerge che con la proposizione di un reclamo, il reclamante propone una domanda che implica come portata un petitum con un determinato ammontare.
Nel momento in cui il petitum richiesto risulta essere diverso o difforme il reclamo così come statuito in ordine al petitum non può essere accolto in quanto la Commissione non vuole stabilire il principio in base al quale la Stessa possa diventare un “ufficio di ragioneria”.
L’instaurato principio della C.A.E. è che con riferimento al petitum e alla domanda vada accolto o respinto a seconda che il quantum richiesto sia provato.
Ciò emerge con maggiore evidenza nella fattispecie in esame se si considera che lo stesso Ufficio Indagini della F.I.G.C. non è in grado di escludere con matematica certezza la genuinità delle firme disconosciute e sarebbe opportuno effettuare una perizia calligrafica sui documenti stessi.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D. respinge il ricorso proposto dal Sig. Marco GIACOMINI, nei confronti della Società NUOVA CAMPOBASSO CALCIO.
Dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.
Copia della presente decisione viene trasmessa alla Procura Federale.
Share the post "LEGA NAZIONALE DILETTANTI – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – COMITATO REGIONALE MOLISE Decisione pubblicata sul sito web: www.lnd.it e sul Comunicato Ufficiale N. 177 del 18/05/07 DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE DELLA LND 11) RICORSO DEL CALCIATORE Marco GIACOMINI/NUOVO CAMPOBASSO CALCIO S.r.l."