F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1995- 1996 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/95 1 – APPELLO U.S. AURORA ABBIATEGRASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PEDRETTI GIANLUCA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 7 del 14.9.1995)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1995- 1996 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 8/C del 26/10/95
1 - APPELLO U.S. AURORA ABBIATEGRASSO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.1996 INFLITTA AL CALCIATORE PEDRETTI GIANLUCA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 7 del 14.9.1995)
L'arbitro della gara del 4° Memorial Bonfanti, Aurora Abbiategrasso/Nuova Cisliano disputata P11 giugno 1995, riferiva che mentre rientrava negli spogliatoi veniva avvicina¬to da tre calciatori dell'U.S. Aurora Abbiategrasso ed uno di essi, Pedretti Gianluca, lo insultava e gli sputava addosso. Per tale infrazione il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lombardia, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 44 in data 15 giugno 1995, infliggeva al suddetto calciatore la squalifica fino al 15 giugno 1997, e la Commis¬sione Disciplinare, alla quale aveva proposto reclamo l'U.S. Aurora Abbiategrasso, ridu¬ceva tale sanzione al 30 giugno 1996, ritenendola eccessiva (Com. Uff. n. 7 in data 14 settembre 1995). Contro tale decisione l'U.S. Aurora Abbiategrasso propone appello a questa C.A.F., assumendo che il provvedimento disciplinare è ancora eccessivamente severo, e ne chiede un'ulteriore riduzione. Espone in merito che il Pedretti si era avvicinato all'arbitro per stringergli la mano, ma aveva ricevuto un rifiuto con tono arrogante, al quale aveva opposto una reazione verbale, ma non aveva affatto sputato contro il Direttore della gara. Deve premettersi che non può essere attribuita rilevanza, ai fini del giudizio, ad un assunto difensivo tendente a sostituire a quella ufficiale una differente ed interes¬sata versione dei fatti, il cui accertamento, invece, deve avvenire, per espressa disposizione regolamentare, solo ed esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali. La semplice negazione ed una diversa descrizione del fatto non sono idonee a far venire meno tale presunzione di verità contenuta nel rapporto arbitrale, il quale costitui¬sce fonte essenziale e privilegiata di prova. In concreto, è evidente che l'assunto addotto dalla società reclamante non ha altro valore che quello di una mera allegazione difensiva non confortata da obiettivi elementi di riscontro. D'altra parte non vi sono elementi per poter ritenere che l'arbi¬tro abbia dato una versione falsa od anche soltanto parzialmente non veritiera degli episodi riferiti ed in particolare riguardanti il comportamento di un tesserato nei suoi confronti. In ordine al motivo con il quale la reclamante lamenta che è stata inflitta una punizione eccessiva, va rilevato che già la Commissione Disciplinare ha ridimensio¬nato la gravità del fatto ed ha, di conseguenza, notevolmente ridotto la sanzione inflitta dal primo giudice, riconducendola alla equità rispetto all'entità dell'addebito. Una ulteriore riduzione la farebbe diventare iniqua, soprattutto in considerazione del fatto che lo sputare contro un soggetto costituisce la più grave delle ingiurie, perchè ne lede in modo incisivo la dignità ed è l'espressione di inciviltà ed immatu¬rità sportiva. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Auro¬ra Abbiategrasso di Abbiategrasso (Milano) e dispone l'incameramento della relativa tassa.
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