F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1995- 1996 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 16/05/96 3- APPELLO DELL’U.S. CANICATTÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANI-CATTÌ/SANCATALDESE DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 177 del 29.3.1996).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1995- 1996 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 16/05/96 3- APPELLO DELL'U.S. CANICATTÌ AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CANI-CATTÌ/SANCATALDESE DEL 25.2.1996 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti - Com. Uff. n. 177 del 29.3.1996). Con Com. Uff. n. 177 del 29 marzo 1996 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti trasmetteva al Giudice Sportivo presso la Lega medesima il reclamo proposto dall'U.S. Canicattì in merito alla gara Canicattì/Sancataldese del 25.2.1996, in relazione alla irregolare posizione del calciatore Orefice Antonio (tesserato per l'A.S. Sancataldese). Il Giudice Sortivo con decisione pubblicata nel CU. n. 87 del 17 aprile 1996 dichiarava inammissibile il reclamo. La sopraricordata decisione della Commissione Disciplinare viene ora impugnata dalla U.S. Canicattì davanti a questa C.A.F. con telegramma di preannuncio del 19.4.1996 cui hanno fatto seguito i motivi di impugnativa esplicitati con atto in data 24.4.1996. Il reclamo è inammissibile. Invero, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., il termine per impugnare le decisioni prese dagli Organi di giustizia sportiva decorre dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale nel quale la stessa risulta inserita, comunicato che ha valore di notifica ad ogni effetto, indipendentemente dal successivo invio di copia alla società, che è fatto proces¬sualmente irrilevante nella specie non essendo previsto un obbligo di comunicazione. Il reclamo proposto in questa sede oltre i termini previsti dalla norma sopraricordata si appalesa, pertanto, intempestivo. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 27 n. 2 lett. a) C.G.S., per tardività, l'appello come in epigrafe proposto dall'U.S. Canicattì di Canicattì (Agrigento) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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