F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1996- 1997 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 10/07/96 1 – APPELLO DELL’U.S. AULLESE AVVERSO L’ANNULLAMENTO DEL TESSERA- MENTO IN PROPRIO IN FAVORE DEL CALCIATORE MAZZANTI PAOLO (Deli¬bera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 17/D – Riunioni del 20/21.1.1995)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1996- 1997 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 1/C del 10/07/96 1 - APPELLO DELL'U.S. AULLESE AVVERSO L'ANNULLAMENTO DEL TESSERA- MENTO IN PROPRIO IN FAVORE DEL CALCIATORE MAZZANTI PAOLO (Deli¬bera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 17/D - Riunioni del 20/21.1.1995) Con delibera pubblicata nel CU. n. 17/D - Riunioni del 20/21,1.1995, la Commissione Tesseramenti, in accoglimento del reclamo interposto dal calciatore Paolo Mazzanti, annullava la richiesta di tesseramento n. 169946 a favore dell'U.S. Aullese, aven¬do rilevato che, come sosteneva il reclamante, tale richiesta recava la firma apocrifa del calciatore. Avverso tale decisione ricorreva a questa C.A.F. l'U.S. Aullese che, respingendo l'accusa di falso, sosteneva la regolarità del trasferimento. Con Ordinanza pubblicata nel CU. n. 33/C del 26.5.1995, questa Commissione sospen¬deva il giudizio, demandando all'Ufficio Indagini il compimento dei necessari accerta¬menti. Acquisiti i relativi risultati, ritiene la C.A.F. di dover respingere il gravame. La apocrificità della sottoscrizione del Mazzanti è stata confermata dalla perizia grafica espletata; onde, per concordare con la tesi dell'appellante, circa la effettiva pro¬venienza della firma da parte di costui, bisognerebbe concludere che il Mazzanti vergò volontariamente in maniera difforme dal consueto la sua sottoscrizione. In tal senso, deporrebbero le dichiarazioni raccolte dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, il quale, da parte dell'ex dirigente dell'U.S. Aullese, Bruno Rampini, e dal tesserato, Antonio Melfi, collaboratore della medesima, si è sentito affermare che effettivamente il Mazzanti sotto¬scrisse la lista in presenza del secondo. E tuttavia tale versione dei fatti appare difficil¬mente credibile, non solo e non tanto perché tardivamente riferita, ma principalmente perché contrastante con il tenore dell'appello interposto, nel quale l'U.S. Aullese esplici¬tamente asseriva di non essere in grado di "dimostrare, in alcun modo, che l'avvenuta firma del calciatore Paolo Mazzanti, è stata eseguita alla presenza di un dirigente di questa società". Affermazione che in nessun modo si concilia con la circostanza che invece erano ben due i tesserati che avrebbero potuto deporre in tal senso. E, del resto, non avrebbe avuto senso la contraria affermazione, dal momento che l'appellante corre¬dava la propria impugnazione con una serie di documenti recanti la firma del Mazzanti e che, evidentemente, avrebbero dovuto servire per constatarne l'autenticità. Il che non essendo avvenuto, ed anzi essendovi conclusioni certe di segno opposto, il reclamo va respinto, con incameramento della relativa tassa. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Aullese di Aulla (Massa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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