F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 1 – APPELLO DELLA POL. ANZIOLAVINIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/POMEZIA DEL 25.1.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 75 del 26.2.1998)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98
1 - APPELLO DELLA POL. ANZIOLAVINIO AVVERSO DECISIONI SEGUITO GARA ANZIOLAVINIO/POMEZIA DEL 25.1.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 75 del 26.2.1998)
La Poi. Anziolavinio ha proposto appello a questa C.A.F. avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, di cui al Com. Uff. n. 75 del 26 febbraio 1998, con la quale veniva rigettato il proprio reclamo e così confermate le sanzioni della squalifica fino al 29.1.2003 inflitta al Presidente, Sig. Rizzaro Francesco, ed al calciatore Romano Alessandro, nonché dell'ammenda di L. 2.000.000 irrogata ad essa società, in relazione agli incidenti verificatisi al termine della gara del Campionato di Eccellenza, Anziolavinio/Pomezia del 25.1.1998. La società appellante contesta in questa sede l'attendibilità del referto degli Ufficiali dì gara unicamente per quanto "concerne la descrizione dei fatti ritenuta non obiettiva, rilevando, altresì, lacune e contraddizioni nella sequenza temporale dei fatti, per cui pur considerando i comportamenti ascritti ai propri tesserati "censurabili con severità" chiede che, tenuto conto "del sincero pentimento dei protagonisti e della giovane età del calciatore" si addivenga ad una congrua riduzione delle sanzioni. L'appello non merita accoglimento. Osserva questa Commissione giudicante che, al contrario di quanto sostenuto dalla società, dal referto degli Ufficiali di gara, che è stato puntualmente e totalmente confermato dalle successive dichiarazioni rese dinanzi la Commissione Disciplinare dall'arbitro e dal guardalinee, risulta in modo chiaro e inconfutabile come sia il Rizzaro - che nell'occasione svolgeva le funzioni di Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra - che il calciatore Romano ebbero a tenere nei confronti dei detti Ufficiali di gara comportamenti violenti di estrema gravità. Ed invero, si legge nel referto che il Rizzaro, a fine gara, inseguiva l'arbitro tentando di aggredirlo e rivolgendogli ripetute e gravi offese; dopodiché afferrava un guardalinee per la gola non facendolo respirare così provocandogli momentanea perdita dei sensi che lo costringevano a ricorrere alle cure ospedaliere in seguito alle quali gli veniva riconosciuta una prognosi di cinque giorni. Si legge ancora che il calciatore Romano - che insieme ad altri compagni di squadra aveva accerchiato l'arbitro per protestare violentemente per la concessione di una punizione a favore della squadra avversaria dalla quale era scaturito il gol partita - sferrava a questi, da tergo, un violento calcio che le raggiungeva ai testicoli provocandogli notevole dolore nonché escoriazioni alla coscia sinistra tanto da dover ricorrere alle cure del caso presso il Pronte Soccorso. Orbene, i fatti così come riportati in referto non consentono a queste Commissione di accedere ad una più benevola valutazione degli stessi, siccome richiesto dalla società. Le sanzioni irrogate appaiono del tutto congrue ed adeguate alla graviti del comportamento tenuto dai due tesserati e non sono quindi suscettibili e riduzione alcuna. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come in epigrafe proposto dalla Pol Anziolavinio di Anzio (Roma) e dispone l’incameramento della tassa versata.
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