F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 1. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. MARCO PACENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 51/C del 21 giugno 2005)

F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 1. RICORSO AI SENSI DELL’ART. 32, COMMA 7, STATUTO F.I.G.C. E ART. 38, CODICE GIUSTIZIA SPORTIVA DEL SIG. MARCO PACENZA AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE PER ANNI QUATTRO INFLITTA A SEGUITO DEL DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera C.A.F. Com. Uff. n. 51/C del 21 giugno 2005) Con ricorso in data 25 luglio 2006 il Sig. Marco Pacenza ha impugnato la delibera della Commissione d’Appello Federale con cui gli veniva inflitta l'inibizione per anni quattro. La decisione della C.A.F. era intervenuta a seguito del deferimento del Procuratore Federale con il quale si specificava quanto segue. 1 – Tra il Sig. Pacenza, Presidente della Sez. A.I.A. di Rossano, e due dirigenti della società Castrovillari, Sigg.ri Tricarico Fabio e Fiore Gianluca, era intercorso un colloquio telefonico che era stato registrato. La registrazione era stata acquisita agli atti con il relativo supporto e trascritta dall'Ufficio Indagini. Da tale colloquio risultava che il Pacenza aveva offerto ai dirigenti del Castrovillari la sua collaborazione per consentire una più agevole promozione nella categoria superiore della suddetta società. In particolare, tale aiuto sarebbe dovuto consistere nell'avvicinamento di arbitri e/o di tesserati di squadre avversarie per ottenere arbitraggi favorevoli ed un limitato impegno da parte degli avversari di turno. Il Pacenza aveva addirittura quantificato sotto il profilo economico tale sua opera, richiedendo per il suo interessamento la somma di complessivi euro 10.000,00, di cui 5.000,00 subito e i rimanenti a risultato conseguito. I Sigg.ri Tricarico e Fiore, innanzi ai collaboratori dell'Ufficio Indagini, confermavano i contenuti del colloquio. Nel deferimento della Procura Federale si faceva riferimento anche ad altri episodi i quali peraltro non hanno avuto alcun riscontro istruttorio. La C.A.F. riteneva i deferiti responsabili per le violazioni loro ascritte e per l'effetto infliggeva al sig. Marco Pacenza la sanzione della inibizione per anni quattro. I motivi di appello proposti sono due. Con il primo si contesta la competenza della Commissione di Appello Federale ad esaminare la vicenda. In buona sostanza assume il ricorrente che quest’ultima è competente ad esaminare vertenze nelle quali sono coinvolti i Dirigenti Federali e sarebbe da escludere che il Pacenza fosse un Dirigente Federale. Con il secondo motivo il ricorrente sostiene che la sanzione inflitta sia "eccessiva ed inusitata"; specifica anzi che "nulla della condotta addebitata al Pacenza giustifica tanta severità e rigidezza". Tale assunto viene corroborato riportando le sanzioni che in precedenza la Corte Federale ha inflitto nei confronti di altri soggetti recentemente deferiti. Conclude, quindi, il Pacenza formulando le seguenti richieste: "a) dichiarare la nullità ed illegittimità dell'impugnata delibera di primo grado per difetto di competenza della C.A.F. in favore della Commissione Disciplinare, stante l'inapplicabilità al caso di specie dell'art. 31 comma 1 dello Statuto F.I.G.C., non potendo l'Arbitro essere considerato un Dirigente Federale, con conseguente rimessione degli atti alla Procura Federale per un nuovo deferimento; b) ove non fosse possibile prosciogliere il PACENZA da qualunque addebito, quanto meno ridurre congruamente e sensibilmente la sanzione inflitta allo stesso in prima istanza, anche alla luce dei recentissimi autorevoli precedenti citati in narrativa." 2 - Il primo motivo non è meritevole di accoglimento. Non è contestato che la C.A.F. sia competente a giudicare in primo grado in ordine a deferimenti dei Dirigenti Federali. Con riguardo al caso di specie, non può dubitarsi che il Pacenza debba ritenersi dirigente federale; egli infatti è Presidente di Sezione A.I.A. e tale funzione è senz’altro assimilabile a quella dei dirigenti. Pertanto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, Statuto F.I.G.C., la C.A.F. era competente a conoscere della vicenda. 3 - Per quanto concerne il merito, gli elementi istruttori acquisiti non lasciano dubbi sull'esistenza degli elementi oggettivi e soggettivi delle violazioni contestate all'appellante. Il suo comportamento merita, pertanto, di essere sanzionato. Quanto alla misura della sanzione, anche tenendo conto delle decisioni adottate dalla Corte Federale in altri casi, si ritiene congruo che essa sia stabilita nella inibizione per tre anni. P.Q.M. La Corte Federale, decidendo sul ricorso come in epigrafe proposto dal Signor Marco Pacenza, in parziale accoglimento riduce la sanzione dell’inibizione inflitta al ricorrente ad anni tre e dispone restituirsi la tassa versata.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it