F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 5 – APPELLI DELLA A.S. ATLETICO PALERMO CALCIO A 5 E DEL SIC MATTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI INFLITTA AL SIG. MATTA ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 133 del 27.2.1998)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98
5 - APPELLI DELLA A.S. ATLETICO PALERMO CALCIO A 5 E DEL SIC MATTA ALESSANDRO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE FINO AL 30.6.2007 CON PROPOSTA DI PRECLUSIONE ALLA PERMANENZA NEI RANGHI FEDERALI INFLITTA AL SIG. MATTA ALESSANDRO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. -Com. Uff. n. 133 del 27.2.1998)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti infliggeva la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività ai sensi dell'art. 9 lett. e) C.G.S. fino al 30 giugno 2007 al Sig. Matta Alessandro, dirigente dell'atletico Palermo Calcio a 5, e ne proponeva al Presidente Federale la declaratoria di preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C, ai sensi dell'art. 9 comma 2 C.G.S., perché, al termine della gara del Campionato Nazionale di Serie B di Calcio a 5 Di Cristina/Atletico Palermo del 24.1.1998, "rivolgeva insulti e minacce all'arbitro mentre questi usciva dal rettangolo di gioco. Quindi, all'improvviso, sferrava un violento calcio alla gamba del Direttore di gara procurandogli un fortissimo dolore, un vistoso ematoma e fuoriuscita di sangue; successivamente, approfittando della porta aperta dello spogliatoio ospite, proferiva frasi minacciose. Sanzione aggravata perché commessa da tesserato raggiunto da provvedimento di inibizione fino al 30 giugno 2002". (Com. Uff. n. 68 del 28.1.1998). La delibera veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla A.C. Atletico Palermo Calcio a 5 (Com. Uff. n. 133 del 27 febbraio 1998). Avverso la predetta decisione propongono appello in questa sede la A.C. Atletico Palermo Calcio a 5 ed il Sig. Matta Alessandro, deducendo che: 1) nel giudizio di secondo grado sarebbero stati omessi ulteriori accertamenti ritualmente richiesti; 2) non sarebbe stato considerato il principio di gradualità della pena; 3) non vi sarebbero stati gravi danni fisici a carico del Direttore di gara. Gli appellanti chiedono, pertanto, la riduzione del periodo di inibizione inflitto al Sig. Matta Alessandro ed il rigetto della proposta ex art. 9, secondo comma, C.G.S.. Gli appelli, dei quali viene disposta la unione per connessione, sono infondati e, pertanto, devono essere respinti. In relazione al primo argomento deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 24, terzo comma, C.G.S. "agli organi di giustizia sono demandati i più ampi poteri di indagine e di accertamento", ad essi deve quindi essere riservata la valutazione circa la necessità di svolgere ulteriori accertamenti sulle circostanze di fatto relative ai reclami loro presentati. Nel caso di specie la Commissione Disciplinare adita ha ritenuto sufficiente ai fini della propria decisione quanto esposto nel rapporto arbitrale che, ai sensi dell'art. 25, primo comma, C.G.S. costituisce uno strumento probatorio privilegiato. Quanto al secondo e terzo argomento si osserva che la gravità del comportamento tenuto dal tesserato (peraltro già più volte sanzionato dal Giudice Sportivo per fatti analoghi ed inibito in forza di una precedente decisione) e la potenziale pericolosità dello stesso giustifica l'entità della sanzione irrogata e la proposta formulata ex art. 9, secondo comma, C.G.S. Per questi motivi la CA.F., riuniti gli appelli come in epigrafe proposti dall'A.S. Atletico Palermo Calcio a Cinque di Palermo e dal Sig. Matta Alessandro; li respinge e dispone l'incameramento delle relative tasse.
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