F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007 4. RICORSO EX ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. DEGLI ASSOCIATI SIG. LAVAGNINI GIULIANO E SIG. MORETTI MORENO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DELL’A.I.A. DI SOSTITUZIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE
F.I.G.C. – CORTE FEDERALE – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it
e sul Comunicato ufficiale n. 11/CF del 08 febbraio 2007
4. RICORSO EX ART. 32, COMMA 5, STATUTO F.I.G.C. DEGLI ASSOCIATI SIG.
LAVAGNINI GIULIANO E SIG. MORETTI MORENO AVVERSO IL
PROVVEDIMENTO DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA DELL’A.I.A. DI
SOSTITUZIONE IN SENO ALLA COMMISSIONE DISCIPLINARE REGIONALE
In fatto
Con ricorso del 17 ottobre del 2006 Giuliano Lavagnini e Moreno Moretti, arbitri
fuori quadro, in forza rispettivamente alle Sezioni A.I.A. di Piombino e di Prato, chiedevano
alla Corte Federale che li riammettesse, ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto
Federale, nella Commissione Regionale di Disciplina della Toscana sino alla scadenza del
quadriennio olimpico 2004-2008, secondo la previsione della Norma Transitoria del
Regolamento A.I.A. in vigore dal 1° marzo 2006.
I ricorrenti esposta la articolazione delle tappe della propria carriera, lamentavano
che, con comunicazione del precedente 26 settembre, il Presidente del Comitato Regionale
Arbitri della Toscana non li avesse riproposti nelle rispettive cariche di componente e
segretario della Commissione Regionale di Disciplina per la corrente stagione sportiva,
nonostante la Norma Transitoria del nuovo Regolamento dell’A.I.A. preveda che “gli attuali
organi della giustizia domestica restano in carica al termine del quadriennio olimpico 2004-
2008”.
I ricorrenti, argomentando dalla riconducibilità della Commissione di Disciplina
Regionale agli organi di giustizia domestica, affermavano di avere il diritto di rimanere
nella Commissione fino al 30 giugno 2008; essi individuavano, inoltre, nella carenza
nell’ordinamento federale di altri strumenti di tutela della propria posizione, la condizione
legittimante il proprio ricorso per la lesione di diritti fondamentali proposto davanti questa
Corte.
Nel corso della riunione appositamente convocata si procedeva all’audizione delle
parti.
In diritto
Il primo compito cui questa Corte deve attendere nel giudicare della fondatezza del
ricorso proposto ai sensi dell’art. 32, comma 5, dello Statuto Federale riguarda
l’accertamento della ricorrenza delle condizioni di merito previste dalla norma in questione.
Ora, va subito posto in rilievo che il ricorso ha in effetti ad oggetto la tutela di
posizioni soggettive fondamentali, in quanto il mantenimento dello status di appartenente a
vario titolo alla Commissione di Disciplina Regionale degli arbitri va considerato di
essenziale rilevanza, sia per il prestigio della carica, che, in special modo, per il ruolo
determinante che la stessa gioca nel sistema deontologico e disciplinare del mondo arbitrale,
di cui garantisce i beni fondamentali della correttezza ed onorabilità.
L’altro requisito che l’art. 32, comma 5, citato, pone nella materia in esame è che i
diritti fondamentali, personali o associativi di cui si chiede a questa Corte la tutela non
trovino altri strumenti di garanzia nell’ordinamento federale.
Ora, implicito presupposto della norma è, da un canto, la mancanza di altri organi o
autorità cui l’interessato possa alternativamente rivolgersi nel perseguimento della tutela, e,
d’altro canto, il carattere definitivo dell’atto contro cui intende insorgere, definitività che
sola può esprimere la irreparabilità, con gli ordinari strumenti di garanzia offerti
dall’ordinamento federale del pregiudizio lamentato.
In altri termini, la norma crea un collegamento logico ed ontologico tra assenza di
altre forme di tutela e definitività dell’atto o provvedimento lesivo: sarebbe, infatti,
contraddittorio concepire il tipo di ricorso in parola come interlocutorio ed atto a
trasformare il ruolo della Corte Federale da organo di garanzia dell’ordinamento in organo
di giustizia sportiva.
Ora, nel caso di specie è da osservare che, se è vero che il comma 2 della Norma
Transitoria del Regolamento A.I.A. approvato il 20 gennaio 2006 e che ricevette in pari data
il visto di conformità, prevede “che gli attuali organi di giustizia domestica restano in carica
sino al termine del quadriennio olimpico 2004-2008” e che, secondo la previsione dell’art.
52 del medesimo Regolamento, le Commissioni Regionali di Disciplina di primo grado
appartengono a tale plesso giustiziale, è altrettanto vero che la nomina dei componenti di
tali commissioni non viene effettuata dal Presidente del Comitato Regionale Arbitri, ma, su
proposta del Presidente dell’A.I.A., dal Comitato Nazionale (art. 29, comma 3).
È, allora, del tutto evidente che il provvedimento impugnato avesse natura
endoprocedimentale, e fosse destinato semplicemente all’esame definitivo da parte degli
organi dotati di potere decisorio finale sulla nomina o sulla conferma dei componenti della
Commissione Disciplinare Regionale già in carica.
La Corte rileva, pertanto, che l’atto impugnato non era suscettibile di determinare
alcuna diretta lesione delle posizioni soggettive arbitrali, per difetto dell’elemento della
definitività e della decisività, così sottraendosi alla struttura del modello legale disegnato
dall’art. 32, comma 5.
È da aggiungere per completezza che proprio il carattere interlocutorio dell’atto
impugnato, che si risolveva nell’esercizio di un mero potere di proposta nei confronti
dell’organo gerarchicamente sovraordinato, ben avrebbe potuto legittimare i ricorrenti a
proporre contro lo stesso le proprie censure, rivolgendole proprio al vertice nazionale del
settore arbitrale.
Il che, per altro verso testimonia anche della possibilità di far valere all’interno del
settore arbitrale la posizione di cui i ricorrenti erano titolari in via ordinaria e tipica.
Sulla base di queste considerazioni il ricorso, va, pertanto, rigettato con
incameramento della tassa.
P.Q.M.
La Corte Federale decidendo sui ricorsi come in epigrafe proposti dai Sig.ri Giuliano
Lavagnini e Moreno Moretti, li respinge e dispone l’incameramento delle tasse versate.
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