F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 6 – APPELLO DELL’A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORA/CAVESE 1919 DEL 15.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 138/G del 18.3.1998)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98
6 - APPELLO DELL'A.S. SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SORA/CAVESE 1919 DEL 15.2.1998
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 138/G del 18.3.1998)
Il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, pronunciandosi sui reclami della S.S. Cavese 1919 e della A.S. Sora, con delibera pubblicata nel CU. n. 124 del 25.2.1998, in relazione ai fatti verificatisi durante la gara Sora/Cavese del 12.2.1998, così provvedeva:
1) accoglieva il reclamo della Cavese, infliggendo al Sora la perdita della gara con il punteggio di 0 - 2;
2) respingeva il reclamo del Sora;
3) squalificava per una gara il campo del Sora;
4) irrogava alla Cavese l'ammenda di L. 300.000 per lancio di fumogeni.
Proponeva reclamo l'A.S. Sora sostenendo che non era presente alcuna situazione di pericolo che imponesse la sospensione della gara. Resisteva la società Cavese. La Commissione Disciplinare presso detta Lega, con decisione pubblicata nel CU. n. 138 del 18 marzo 1998, accoglieva parzialmente il reclamo sostituendo alla sanzione della squalifica del campo della società Sora la sanzione di L. 5.000.000 con diffida e confermava nel resto la delibera del Giudice Sportivo. Contro tale decisione ricorre a questa CA.F. I'A.S. Sora, la quale insiste nel sostenere l'illogicità della decisione dell'arbitro di interrompere la partita non ricorrendone i presupposti, nonché la contraddittorietà della decisione impugnata che non avrebbe fatto applicazione del principi contenuti nella decisione di questa CA.F. del 16.6.1997 in un caso del tutto analogo. Conclude chiedendo in via preliminare l'acquisizione di filmati televisivi ovvero la sospensione del procedimento per acquisire i risultati di un'indagine che il competente Ufficio avrebbe già avviato sugli episodi in questione. Nel merito, in via principale, l'assegnazione della vittoria a tavolino per l'abbandono del terreno di giuoco da parte dei calciatori della squadra avversaria ed, in subordine, la ripetizione della gara. Resiste con ampia memoria la S.S. Cavese 1919, che conclude chiedendo il rigetto dell'avverso reclamo. Ciò premesso, è opportuno preliminarmente ribadire che il Giudice Sportivo - per essere esclusivo titolare del giudizio conclusivo sullo svolgimento o regolarità della gara - è tenuto a valutare in concreto i fatti avvenuti, la cui rappresentazione privilegiata appartiene al Direttore di gara, per stabilire se ed in quale misura gli stessi erano idonei a legittimare la decisione in concreto assunta dal Direttore di gara medesimo. Trattasi di principio generale che si trova qui occasione di ribadire per riaffermare l'esclusivo potere del Giudice Sportivo di sancire la sussistenza o meno dei presupposti utili ad esprimere il giudizio positivo o negativo sulla regolarità della gara, prescindendo, quindi, dalie decisioni assunte sui campo di giuoco, pur se suggerite da apprezzabili motivi di opportunità, dal Direttore di gara, il quale rimane sempre titolare esclusivo, ai sensi dell'art. 18 C.G.S., della deliberazione sulle regolarità della gara per i fatti che "investono decisioni di natura tecnica o disciplinare" e che gli "siano devoluti .... ai sensi della Regola 5 del Regolamento di Giuoco". Ribadito e fissato tale principio, nella specie si osserva che il Direttore di gara ha sospeso la gara dichiarando che "la stessa non poteva essere proseguita con regolarità e sicurezza" perché i tifosi del Sora, a seguito dell'assegnazione e realizzazione di un rigore a favore della loro squadra, "invadevano il campo per festeggiare, brandendo bandiere, bastoni ed altri oggetti" e ciò avrebbe determinato una "situazione .... subito incontrollabile". Il Direttore di gara soggiunge di avere "constatato l'impossibilità di riprendere il gioco" e che "nonostante l'intervento delle forze dell'ordine... molti tifosi erano ancora sul terreno di giuoco (49° s.t.)" e ne ha tratto la conclusione che la gara non poteva essere proseguita "con regolarità e sicurezza". Ora se non vi è dubbio che decisioni del genere di quelle adottate devono essere ancorate a concrete situazioni pregiudizievoli per l'incolumità dell'arbitro e per quelle dei calciatori ospiti, dalla stessa rappresentazione del Direttore di gara emerge una situazione certamente confusa e caratterizzata da atti di intemperanza ma non anche - ritiene questa C.A.F. - dall'esistenza delle condizioni oggettive necessarie per l'adozione del provvedimento che è stato adottato. Conforta in tale convincimento il rilievo che lo stesso Direttore di gara da una canto pone in evidenza l'intento dell'invasione (per festeggiare) e dall'altro non menziona atti di violenza successivi all'invasione, né rappresenta concreti stati di pericolo, il Direttore di gara - che ha adottato il provvedimento senza neppure attendere la fine del recupero da lui stesso disposto (6 minuti mentre sospendeva al 49°) - non ha ritenuto neppure di fare menzione delle misure adottate, nell'ambito dei suoi poteri disciplinari, per ricondurre la gara nell'alveo della normalità, il cui esito non proficuo costituisce notoriamente presupposto per l'adozione di un provvedimento così grave come quello adottato. In questa situazione ed in conclusione la C.A.F. ritiene che l'appello debba essere accolto per quanto concerne la richiesta subordinata e dispone pertanto la ripetizione della gara. Per questi motivi la C.A.F. accoglie l'appello come innanzi proposto dall'A.S. Sora di Sora (Fresinone) e, in riforma delle impugnate delibere, ordina, ai sensi dell'art. 7 comma 4 lett. e) Ó.G.S., la ripetizione della suindicata gara. Ordina la restituzione della tassa versata.
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