F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 8 – APPELLO DELL’U.S. BINDUA TRE FRAZIONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2000 INFLITTA AL CALCIATORE LAMI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 32 del 12.3.1998)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 8 - APPELLO DELL'U.S. BINDUA TRE FRAZIONI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 28.2.2000 INFLITTA AL CALCIATORE LAMI NICOLA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 32 del 12.3.1998) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sardegna, in relazione alla gara Bindua Tre Frazioni/Assemini del 15.2.1998, ha rilevato, sulla base del rapporto arbitrale: gravi interferenze del pubblico; ingiurie verso l'arbitro da parte dell'allenatore; la reazione violenta di un calciatore alla notifica del provvedimento di espulsione da parte dell'arbitro. Pertanto, il Giudice Sportivo ha inflitto le seguenti sanzioni: squalifica fino al 28.2.2000 del calciatore Lami Nicola responsabile dell'aggressione all'arbitro; squalifica fino al 30.4.1998 dell'allenatore Forresu Marcello; ammenda alla società U.S. Bindua Tre Frazioni (Comunicato Ufficiale n. 25 del 19.2.1998). La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale medesimo, prese in esame le motivazioni dell'U.S. Bindua Tre Frazioni ricorrente, ha confermato le sanzioni inflitte alla Società ed al calciatore Lami Nicola ed ha ridotto la squalifica comminata all'allenatore Forresu Marcello al 31.3.1998 (Comunicato Ufficiale n. 32 del 12 marzo 1998). Con appello presentato a questa C.A.F. l'U.S. Bindua Tre Frazioni, ripetendo argomentazioni già svolte innanzi alla Commissione Disciplinare, ha chiesto la riduzione della squalifica inflitta al calciatore Lami Nicola prospettando una ricostruzione della aggressione contro l'arbitro caratterizzata da minore violenza e gravità. L'appello va respinto. Ed invero, nessun elemento induce a ritenere meno grave di quanto emerso dal referto arbitrale - preciso e circostanziato - il comportamento violento ascritto al calciatore Lami Nicola, il quale, per come risulta dagli atti, alla notifica del provvedimento di espulsione "si avventava contro l'arbitro afferrandolo per il collo e strattonandolo tanto da strappargli la casacca e provocare allo stesso forte dolore. Inoltre proferiva nei confronti del Direttore di gara gravi frasi scurrili e minacciose". A fronte di tale comportamento, la sanzione irrogata appare del tutto equa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Bindua Tre Frazioni di Iglesias (Cagliari) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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