F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 9 – APPELLO DELL’A.S. VETERANI MELITO AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 30.9.1998 AL PRESIDENTE, LASCO ELIA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.1999 Al CALCIATORI TRIPODI CARMELO E MALASPINA SALVATORE E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 12 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ’ (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 85 del 23.3.1998)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 9 - APPELLO DELL'A.S. VETERANI MELITO AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 30.9.1998 AL PRESIDENTE, LASCO ELIA, DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.3.1999 Al CALCIATORI TRIPODI CARMELO E MALASPINA SALVATORE E DELLA PENALIZZAZIONE DI N. 12 PUNTI IN CLASSIFICA INFLITTA ALLA SOCIETÀ' (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria - Com. Uff. n. 85 del 23.3.1998) A seguito di un esposto presentato dali'A.S. Condofuri Amatori, il Presidente del Comitato Regionale Calabria deferiva il Sig. Lasco Elia, Presidente dell'A.S. Veterani Melito, per falsa attestazione della data di nascita dei calciatori Tripodi Carmelo e Malaspina Salvatore al fine di consentirne la partecipazione al Campionato Amatori nelle file della propria squadra; i calciatori Tripodi Carmelo e Malaspina Salvatore per falsa dichiarazione della propria data di nascita sui rispettivi cartellini di riconoscimento per il fine di cui sopra, tutti per violazione dell'art. 1 comma 1 C.G.S., nonché la predetta società, ai sensi dell'art. 6 C.G.S., per responsabilità diretta ed oggettiva nella violazione ascritta al proprio Presidente ed ai propri tesserati. La Commissione Disciplinare presso detto Comitato, con determinazione pubblicata nel Com. Uff. n. 85 del 23 marzo 1998, irrogava al Sig. Lasco Elia la sanzione dell'inibizione fino al 30.9.1998; ai calciatori Tripodi Carmelo e Malaspina Salvatore la sanzione della squalifica fino al 31.3.1999 ed alla società A.S. Veterani Melito la sanzione della penalizzazione di 12 punti in classifica. Tale determinazione è impugnata davanti a questa C.A.F. dall'A.S. Veterani Melito che deduce la violazione dell'art. 37, punti 3 e 6, C.G.S. e conclude chiedendo l'irrogazione di "sanzioni più miti".... "senza incidere sulla classifica finale del campionato". Il ricorso si appalesa inammissibile laddove impugna sanzioni inferiori ai 12 mesi (inibizione del Presidente Lasco), ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S.. Per l'impugnazione degli altri capi del provvedimento in questione, il ricorso sottoscritto dal Presidente Lasco, inibito, si appalesa del pari inammissibile, in virtù del combinato disposto degli arti 23 n. 1 e 12 n. 8 C.G.S.Per questi motivi la C.A.F., sull'appello come in epigrafe proposto dall'A.S. Veterani Melito di Pellaro (Reggio Calabria), così decide: - lo dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 n. 4 lett. d/d1 C.G.S., per la parte inerente la sanzione dell'inibizione fino al 30.9.1998 inflitta al Presidente, Lasco Elia; - lo dichiara inammissibile nel resto, ai sensi dell'art. 23 n. 1 C.G.S., perché sottoscritto da Presidente inibito; - ordina incamerarsi la tassa versata.
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