F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 10- APPELLO DEL C.S. S. ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000, INFLITTA AL CALCIATORE MIGLIACCIO ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio-Com. Uff. n. 85 del 19.3.1998)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 10- APPELLO DEL C.S. S. ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.6.2000, INFLITTA AL CALCIATORE MIGLIACCIO ALESSANDRO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio-Com. Uff. n. 85 del 19.3.1998) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione agli episodi verificatisi in occasione della gara S. Andrea/Rocca D'Evandro 90, disputatasi il 14.12.1997 nell'ambito del Campionato di 2a Categoria.-, Girone N, adottava il provvedimento della squalifica fino al 15.12.2001 del calciatore Migliaccio Alessandro per "aver colpito l'arbitro con un calcio ad un braccio, provocandogli una leggera ferita" (Com. Uff. n. 51 del 18.12.1997). Avverso tale decisione proponeva reclamo il C.S. S. Andrea, chiedendo la revoca della squalifica per errore di persona o, in subordine, la riduzione della stessa. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale medesimo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 85 del 19 marzo 1998, accoglieva parzialmente il reclamo riducendo la squalifica del calciatore Migliaccio Alessandro dal 15.12.2001 al 30.6.2000. Contro tale ultima decisione ricorre questa C.A.F. il C.S. S. Andrea chiedendo la revoca della squalifica per errore della persona. Il ricorso non può trovare accoglimento. Il rapporto di gara ed il successivo supplemento di referto arbitrale, nei quali si identifica il Migliaccio quale autore del fallo ai danni del Direttore di gara, hanno valore di prova privilegiata nel giudizio sportivo e la società, d'altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale dei fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una riconsiderazione della sanzione irrogata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal C.S. S. Andrea di Sant'Andrea del Garigliano (Frosinone) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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