F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98 12 – APPELLO DELLA SOCIETÀ’ NUOVA TRIVIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA TRIVIGLIANO/BELMONTE CASTELLO DEL 15.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 85 del 19.3.1998)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1997- 1998 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 27/C del 23/04/98
12 - APPELLO DELLA SOCIETÀ' NUOVA TRIVIGLIANO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA TRIVIGLIANO/BELMONTE CASTELLO DEL 15.2.1998 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio - Com. Uff. n. 85 del 19.3.1998)
La società Nuova Trivigliano proponeva reclamo al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio chiedendo la ripetizione della gara Nuova Trh/igliano/Belmonte Castello, disputata il 15.2.1998 per il Campionato di 1a Categoria, Girone H, e terminata con il risultato di 1 - 2, sul rilievo della violazione da parte del Direttore di gara dell'art. 61, comma 2, del Giudice di Giustizia Sportiva. Il Direttore di gara non avrebbe consegnato tempestivamente alla reclamante la lista dei calciatori della squadra avversaria malgrado esplicita richiesta avanzata prima dell'inizio della gara. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 79 del 5 marzo 1998, respingeva il reclamo, sentito il Direttore di gara, sul rilievo che presupposto indispensabile per invalidare la gara è la tempestiva richiesta espressa prima dell'inizio della gara ed il suo mancato accoglimento da parte del Direttore di gara. La decisione veniva confermata dalla competente Commissione Disciplinare, adita dalla Nuova Trivigliano, con motivazione identica a quella formulata dal primo giudice. Propone appello in questa sede la Nuova Trivigliano reiterando la richiesta già rappresentata nei precedenti gradi di giudizio e proponendo la testimonianza di diverse persone per dimostrare di aver effettuato la tempestiva richiesta di cui all'art. 61 comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva Sportiva. L'appello deve essere respinto. Il Direttore di gara ha ammesso di aver omesso di consegnare l'elenco dei calciatori alla società appellante, ma - e ha ripetuto tale circostanza anche in sede di referto supplementare - ha ribadito di non aver avuto alcuna richiesta al riguardo. Orbene, a parte il fatto di non vedere la ragione per cui l'arbitro, qualora la società appellante avesse affettivamente chiesto di avere la distinta dei calciatori della società avversaria, si sarebbe dovuto rifiutare di consegnare detta lista, sta di fatto che lo stesso arbitro, nel referto gara e nel supplemento dello stesso, ha affermato di non aver mai avuto la richiesta alla quale fa riferimento la Nuova Trivigliano e tale risultanza, per essere contenuta in atti ufficiali, ha valore di fonte privilegiata di prova che non può essere contrastata con la prospettazione di una diversa versione dei fatti o con l'apporto di testimonianze, che, oltretutto, non sono ammissibili, nei procedimenti attinenti alla disputa di gare. L'appello deve, quindi, essere rigettato. La tassa di reclamo, di conseguenza, va incamerata. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla società Nuova Trivigliano di Trivigliano (Fresinone) e dispone l'incameramento della tassa versata.
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