F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 1999-2000 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 05/01/00 1 -APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE. IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/TORINO DEL 28.8.1999
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 1999-2000 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 05/01/00
1 -APPELLO DEL TORINO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI L. 15.000.000 INFLITTA, A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE. IN RELAZIONE ALLA GARA BOLOGNA/TORINO DEL 28.8.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 200 del 19.11.7999
Con provvedimento del 28.10.1999, la Procura Federale, nel rinnovare un precedente atto, ha deferito alla Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti la Società Torino Calcio per rispondere della violazione dell'art.6 comma 3 C.G.S., per il com¬portamento tenuto dai suoi sostenitori dopo la conclusione della gara Bologna/Torino del 28.8.1999. La Commissione Disciplinare deliberava di infliggere al Torino Calcio la sanzione del¬l'ammenda di lire 15.000.000 (Com. Uff. n. 200 del 19 novembre 1999). Avverso la predetta decisione propone appello in questa sede il Torino Calcio, dedu¬cendo:
1) in via preliminare, l'irritualità del deferimento della Procura Federale;
2) nel merito, l'assenza di un pericolo reale derivante dal comportamento dei propri tifosi, l'attenuazione della responsabilità della Società per essersi i fatti verificati in campo avverso, l'essersi trattato di un episodio isolato, l'assenza di rapporti tra la Società ed i pro¬tagonisti del fatto, l'assenza di precedenti specifici a carico della Società stessa. Il Torino Calcio chiede, pertanto, l'annullamento o la riforma del provvedimento impu¬gnato. L'appello è fondato e, pertanto, deve essere accolto. In relazione al primo argomento deve, infatti, rilevarsi che la Procura Federale, ai sensi dell'art. 22 terzo comma C.G.S., "deferisce al giudizio della competente Commis¬sione Disciplinare le società, i dirigenti ed i tesserati incolpati di illecito sportivo ed ammi¬nistrativo, o di avere tenuto una condotta comunque non aderente ai principi di probità, lealtà e rettitudine sportiva ...". Il "rinnovo" del deferimento in un primo tempo formulato non è precluso qualora avvenga nei termini di prescrizione e con le modalità previste in materia. L'art. 25 C.G.S. detta al secondo comma, per i procedimenti in ordine alle sanzioni da irrogare su denuncia degli Organi Federali, che essi: "SÌ svolgono sulla base degli elementi di denuncia, della quale gli interessati devono essere informati da parte dell'organo denun¬cianti ....". L'atto di deferimento è, dunque, un atto formale che deve contenere l'esplicita volontà dell'Organo legittimato ad attuare, appunto, il deferimento e si perfeziona (a pena di inesi¬stenza giuridica) mediante formale "comunicazione" al soggetto passivamente interessato, affinché quest'ultimo possa esercitare, nel modo più conveniente, il proprio diritto di difesa. La norma, nell'ispirarsi all'imprescindibile esigenza di assicurare una corretta dialet¬tica processuale, costituisce un punto cardine del giudizio. Nel caso di specie non risulta provata l'avvenuta comunicazione dell'atto di deferi¬mento del Procuratore Federale e, pertanto, questa Commissione deve intervenire ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S.. Infatti, non risulta agli atti un documento idoneo a dimostrare l'av¬venuto ricevimento del provvedimento in parola. Restano, pertanto, assorbiti gli altri motivi di appello.Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come innanzi proposto dal Torino Calcio di Torino, annulla senza rinvio, ai sensi dell'art. 27 n. 5 C.G.S., l'impugnata delibera, per omessa comunicazione al Torino Calcio, a norma dell'art. 25 n. 2 C.G.S., dell'atto di deferimento 28.10.1999 del Procuratore Federale. Ordina la restituzione della tassa versata.
3-APPELLO DELLA U.S. GIOVI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA GIOVI/PESCAIOLA CALCIO DEL 10.10.1999
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 17 del 18.11.1999)
All'esito della gara Giovi/Pescaiola Calcio, disputata il 10.10.1999, nell'ambito del Campionato di 1a Categoria del Comitato Regionale Toscana, terminata col punteggio di 1 a 0, il Pescaiola Calcio proponeva rituale reclamo, adducendo che, nell'occasione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Peruzzi Daniele, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato la squalifica inflìttagli al termine della pre¬cedente stagione sportiva. La competente Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo irrogando la sanzione sportiva di perdita della gara per 0 - 2 al Giovi (Com. Uff. n. 17 del 18 novembre 1999). Avverso tale decisione ha proposto appello l'U.S. Giovi, deducendo: l'inammissibilità del reclamo perché non preceduto da preavviso nelle 24 ore dalla gara, perché proposto a giudice incompetente, perché proposto avverso gara già omologata; nel merito, che il calciatore non aveva residue squalifiche da scontare e che, comunque, tali squalifiche avrebbero dovuto essere scontate in gare di Coppa Italia e non di Campionato. Il gravame è infondato. Deve, infatti, rilevarsi come, ai sensi dell'art. 37 comma 3 C.G.S., la Commissione Disciplinare sia competente a decidere sui reclami avverso posizioni di tesserati che abbiano preso parte ad una gara, come, peraltro, espressamente previsto dal richiamato art. 18C.G.S..Tale competenza rende infondate le eccezioni di rito riferite al reclamo formulato nei confronti del Giudice Sportivo. Nel merito, il comma 13 dell'art. 12 C.G.S. prevede che: "la squalifica irrogata impe¬disce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito della RI.G.C. per il periodo di incidenza ...". La previsione contenuta nell'art. 7 comma 5 C.G.S. per il quale "La punizione spor¬tiva della perdita della gara è inflitta alla società che: a) fa partecipare alla gara calciatori squalificati o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte; ...", si applica al caso di specie in quanto, per l'art. 12 comma 6, qualora un calciatore cambi società senza aver scontato le squalifiche irrogategli nell'annata in cui sono comminate, le stesse sanzioni devono essere scontate per le residue giornate in cui disputa gare ufficiali la prima squa¬dra della società di appartenenza. Nel caso del calciatore Peruzzi, egli era stato squalificato per tre turni dal Giudice Sportivo, con provvedimento pubblicato sul Com. Uff. n. 19 del 26.11.1998, a seguito della gara Pescaiola Calcìo/Sancascianese del 18.11.1998, valida per la Coppa Toscana 1998/99, cui aveva preso parte nelle file del Pescaiola Calcio; aveva irregolarmente par¬tecipato alla gara di Coppa Toscana Campolona/Giovi del 5.9.1999 nelle file dell'U.S. Giovi a cui era stato nel frattempo trasferito e, pertanto, aveva subito una ulteriore giornata di squalifica (Com. Uff. n. 8 del 16.9.1999); la prima delle quattro giornate di squalifica risul¬tanti dai predetti provvedimenti veniva scontata in occasione della gara Giovi/Tuscardate di Coppa Toscana del 12.9.1999, le restanti giornate avrebbero dovuto essere scontate nelle prime tre giornate di Campionato e una di queste riguardava proprio la gara in parola contro il Pescaiola Calcio. Deve quindi applicarsi il disposto dell'art. 7 comma 5 C.G.S. a carico dell'U.S. Giovi, in relazione alla gara disputata contro il Pescaiola Calcio il 10.10.1999. Per i suesposti motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Giovi di Giovi (Arezzo) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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