F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 15 luglio 2006 – non ammissione al Campionato di Serie C2 della società FERMANA CALCIO S.R.L.
F.I.G.C. – COMMISSARIO STRAORDINARIO – 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul COMUNICATO UFFICIALE N. 13 del 15 luglio 2006 – non ammissione al Campionato di Serie C2 della società FERMANA CALCIO S.R.L.
Il Commissario Straordinario
•visto il C.U. n. 180/A del 31 marzo 2006;
•visto l’esito della istruttoria svolta dalla Co.Vi.So.C., sulla base della
documentazione prodotta dalla FERMANA CALCIO S.R.L. e su quanto
trasmesso dalla L.P.S.C., a conclusione della quale nella riunione del 7/8 luglio
2006 la Commissione ha rilevato il mancato possesso di alcuni dei requisiti per
l’ammissione al campionato di competenza (Serie C2) per la stagione sportiva
2006/2007;
•preso atto che, in particolare, la Co.Vi.So.C. ha riscontrato:
- mancato deposito della fideiussione bancaria a prima richiesta di € 207.000,00,
come certificato dalla Lega Professionisti Serie C;
- mancato deposito della delega irrevocabile alla Lega Professionisti Serie C per
il pagamento dei lodi emessi dal Collegio Arbitrale;
- mancato pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006
compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo, come certificato dalla Lega Professionisti Serie C;
- mancato deposito della dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal
presidente del collegio sindacale attestante la vigenza della società;
- mancato pagamento delle ritenute IRPEF, dei contributi ENPALS e Fondo Fine
Carriera, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2006
compreso, ai tesserati, ai lavoratori dipendenti e ai collaboratori addetti al
settore sportivo.
•vista la comunicazione in data 8 luglio 2006, con la quale la Co.Vi.So.C. ha
informato la società FERMANA CALCIO S.R.L.dell’esito di tale istruttoria;
•constatato che avverso tale decisione negativa la società FERMANA CALCIO
S.R.L.non ha presentato, nel termine all’uopo fissato con il C.U. 180/A del 31
marzo 2006, ricorso alla Co.A.Vi.So.C.;
•rilevato dunque che la decisione negativa espressa dalla Co.Vi.So.C è ormai
divenuta inoppugnabile
d e l i b e r a
di disporre la non ammissione della società FERMANA CALCIO S.R.L. al Campionato di
Serie C 2 (stagione sportiva 2006/2007).