F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 06/09/01 2 – APPELLO PER IL CALCIATORE OLIVARES DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ART 27 DELLO STATUTO FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 295 del 18.7.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 6/C del 06/09/01
2 - APPELLO PER IL CALCIATORE OLIVARES DAVIDE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI L. 3.000.000, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART 27 DELLO STATUTO FEDERALE
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 295 del 18.7.2001)
La Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Sene C, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 295/C del 18 luglio 2001 irrogava al calciatore Davide Olivares la sanzione dell’ammenda di L. 3.000.000. su deferimento del Procuratore Federale, per violazione dell’art. 1 comma 1 C.G.S.. Avverso tale decisione proponeva appello avanti questa Commissione l’Avv. Davide Guardamagna, articolando una serie di motivi in fatto ed In diritto. Va preliminarmente osservato che l'appello deve essere dichiarato inammissibile perchè proposto da persona non legittimata ai sensi degli artt. 29 n. 1 e 30 comma 8 del Codice di Giustizia Sportiva Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 29 n. 1 C.G.S., l’ap¬pello come sopra proposto per il calciatore Olivares Davide e dispone incamerarsi la rela¬tiva tassa.
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