F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 2 – APPELLO DELL’U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DEL¬L’AMMENDA DI EURO 10.500 (L. 20.330.835), IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PRO VERCELLI/LEGNANO DEL 19.8.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 24/Clt del 12.9.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01
2 - APPELLO DELL’U.S. PRO VERCELLI CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DEL¬L’AMMENDA DI EURO 10.500 (L. 20.330.835), IN RELAZIONE ALLA GARA DI COPPA ITALIA PRO VERCELLI/LEGNANO DEL 19.8.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 24/Clt del 12.9.2001)
Con riferimento alla gara valida per la Coppa Italia, del 19.8.2001. la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C con decisione del 12 settembre 2001 (Comunicati Ufficiali n. 23/Clt e n. 24/Clt) respingeva il reclamo proposto dalla U.S. Pro Vercelli avverso la delibera del Giudice Sportivo del 20 agosto precedente, delibera con cui detto Giudice aveva inflitto alla stessa società l’ammenda di Euro 10.500 "per ripe¬tute grida espressive di discriminazione razziale nei confronti di un calciatore ospite, durante il secondo tempo" della gara Pro Vercelli/ Legnano del giorno precedente (19.8.2001). Rilevava la Commissione che le emergenze di fatto evidenziavano 'inequivocabil¬mente ... episodi di discriminazione razziale, ripetuti nel tempo”, e che la sanzione irroga¬ta dal primo Giudice doveva ritenersi 'equa".Avverso detta decisione proponeva appello l’U.S. Pro Vercelli ribadendo le ragioni prospettate con il primo gravame; facendo presente, cioè, che gli 'schiamazzi dì disapprova¬zione" nel confronti del calciatore di colore non erano stati determinati da odio razziale, ma dal fallo di gioco di cui questi si era reso responsabile. Si era trattato della normale, seppure 'colorita e virulenta", reazione di una parte del pubblico al verificarsi di uno scon¬tro di gioco; di quel pubblico che fino a quel momento (il 26' del secondo tempo) aveva tenuto una condotta più che corretta. Chiedeva, pertanto, la riduzione della sanzione irrogata. Alla seduta del 5 ottobre 2001 interveniva per la società appellante il dr. G. Caramellò, che, ribaditi gli argomenti esposti nell’appello, sollecitava la riduzione della sanzione. Sulla base di quanto risulta dal rapporto dell’arbitro di gara non è seriamente conte¬stabile che a partire dal 26' del secondo tempo alcuni sostenitori del soc. Pro Vercelli hanno iniziato ad insultare, con espressioni dal chiaro contenuto razzista, un calciatore di colore della squadra ospite. E’ vero, come sostenuto dall’appellante, che precedentemente allo scontro di gioco di cui si è reso protagonista detto calciatore il comportamen¬to della tifoseria era stato (perciò che interessa in questa sede) dei più corretti, ma la cir¬costanza non rileva più di tanto ai fini della responsabilità della Pro Vercelli dal momento che la condotta tenuta da una parte degli spettatori a partire dal 26' del secondo tempo integra sicuramente l’illecito contestato. Per ciò che riguarda l’entità della sanzione sono condivisibili gli argomenti esposti dalla società, nel senso che le espressioni indirizzate al calciatore di colore in effetti non sono state suscitate da semplice avversione razziale, gratuita ed immotivata, ma da quel¬l’incidente di gioco che avrebbe indotto in ogni caso i sostenitori locali ad espressioni ingiuriose verso chi ai loro occhi, se ne era reso responsabile. Bisogna rilevare, tuttavia. che a norma dell’art. 10, comma 5, C.G.S. la Commissione Disciplinare ha irrogato alla soc. Pro Vercelli il minimo della sanzione, per cui la richiesta di una congrua riduzione dell’importo da corrispondere a titolo di sanzione" non può essere accolta. Per completezza di esposizione va detto che il 2° comma dell’articolo citato prevede una forma di attenuazione della responsabilità, che nel caso in esame non può trovare, tuttavia, applicazione. Non può dirsi infatti che la società abbia fatto quanto in sua possi¬bilità per far cessare i cori e le altre manifestazioni… di discriminazione razziale, dal momento che, referto dell’arbitro alla mano, non vi è stato gesto alcuno di condanna (non solo da parte dei responsabili della società), ma neppure di quanti tra il pubblico si trova¬vano nei pressi di coloro che insultavano il calciatore. Alla luce delle considerazioni fin qui svolte l’appello della U.S. Pro Vercelli deve esse¬re respinto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’U.S. Pro Vercelli di Vercelli ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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