F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 3 – APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.250 (L. 10.165.417), IN RELAZIONE ALLA GARA AMICHEVOLE VARESE/CAGLIA¬RI DEL 5.8.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 13/C del 12.9.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 3 - APPELLO DEL F.C. VARESE AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI EURO 5.250 (L. 10.165.417), IN RELAZIONE ALLA GARA AMICHEVOLE VARESE/CAGLIA¬RI DEL 5.8.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C-Com. Uff. n. 13/C del 12.9.2001) Con riferimento alla gara amichevole Varese-Cagliari del 5 8.2001. la Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Sene C con decisione del 7 settembre 2001 (Comunicati Ufficiali n. 11/C e n. 13/C) respingeva il reclamo proposto dalla soc. Varese Football Club s.r.l. avverso la delibera del Giudice Sportivo del 21 agosto precedente; deli¬bera con cui detto Giudice aveva inflitto alla stessa società l’ammenda di Euro 5.250 'per avere fin dall'inizio dell'incontro e successivamente rivolto ad un calciatore della propria squadra insulti ed espressioni offensive aventi natura di discriminazione razziale". Rilevava la Commissione che gli atti del procedimento “descrivevano ed inquadrava¬no dettagliatamente" gli episodi oggetto del provvedimento del Giudice Sportivo e che questi aveva tenuto conto delle attenuanti evidenziate nel ricorso irrogando una sanzione inferiore al minimo previsto dal C.G.S.. Sussistendo l’illecito e non essendo possibile ulte¬riore riduzione della sanzione, respingeva il reclamo. Avverso detta decisione proponeva appello la società Varese evidenziando gli sforzi fatti per neutralizzare quella “frangia di tifosi" animata dall’esclusivo desiderio di dan¬neggiarla e le iniziative prese anche in sede giudiziaria nei confronti di quanti, grazie alla collaborazione delle Forze dell'Ordine, era sto possibile identificare. Tenuto conto del serio ed effettivo impegno posto nel debellare il fenomeno, chiedeva escludersi ogni sua responsabilità o in subordine, il ridimensionamento della sanzione. Alla seduta del 5 ottobre 2001 interveniva per la società appellante il dr. G. Carabello, che, ribaditi gli argomenti esposti nell’appello, ne sollecitava l’accoglimento. Sulla base di quanto risulta dal rapporto dell’arbitro di gara non è seriamente conte¬stabile che sin dall’ingresso dei calciatori sul terreno di gioco e per tutta la durata del primo tempo un gruppo di sostenitori del società Varese (circa una cinquantina) ha iniziato ad insultare, con espressioni dal chiaro e pesante contenuto razzista, un calciatore di colore della propria squadra. Non si ha difficoltà a ritenere, come sostenuto in sede di appello, che la società si è prodigata notevolmente par debellare il fenomeno, ma circostanza come questa, certamente encomiabile, non incide più di tanto sulla sussistenza dell’illeci¬to, ancorato com’è, questo, ai criteri oggettivi ci cui all’art. 10, 2° comma, C.G.S.. La condotta della società e della rimanente parte del pubblico rileva certamente ai fini dell’entità della sanzione, come previsto dall’ultima parte del 2° comma dell’art. 10 citato. Va detto, tuttavia, che già il Giudice Sportivo gia tenuto conto dell’una e dell’altra circo¬stanza, individuando la sanzione nel minimo e provvedendo a dimezzarla, così da inflig¬gere in concreto un’ammenda di 5.250 euro (pari a L. 10.165.000 circa). Da quanto rilevato consegue, pertanto, che appello proposto non può essere accolto. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dal F.C. Varese di Varese ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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