F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01 7-APPELLO DEL SIG. DI FRESCO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 282.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART 1. COMMA 1, C.G.S.. (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 9 del 30.8.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 9/C del 05/10/01
7-APPELLO DEL SIG. DI FRESCO SALVATORE AVVERSO LA SANZIONE DELL’INIBIZIONE FINO AL 282.2002, INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART 1. COMMA 1, C.G.S..
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia- Com. Uff. n. 9 del 30.8.2001)
Il Procuratore Federale, letti gli atti ed una denuncia sporta dalla Pol. Villafranca Tirrena, riguardante pretesi comportamenti antiregolamentari posti in essere dai Sigg. Edmondo Tamajo, calciatore tesserato con lo S.C. Cephaledium, Di Fresco Salvatore. allenatore dello S.C. Cephaledium, Patinella Vincenzo, presidente dello S.C. Cephaledium e Zummo Pietro, dirigente dello S.C. Cephaledium, ritenendo, sulla base di quanto accertato dall’Ufficio Indagini, che nella gara valevole per la Coppa Italia Dilettanti svoltasi il 9 gennaio 2000, lo S.C. Cephaledium avesse schierato in campo il calciatore Edmondo Tamajo, nonostante quest’ultimo fosse stato espulso dal terreno di giuoco nella precedente gara di andata del 2 gennaio 2000; che i deferiti avessero rilasciato dichiara¬zioni non conformi al vero al rappresentante dell’Ufficio indagini; che dalle indagini svolte fosse emersa la certezza circa l’espulsione del calciatore Tamajo, seppure il Direttore di gara Sig. Pulvirenti Andrea non avesse confermato tale circostanza neanche dinanzi al collaboratore dell’Ufficio Indagini; ritenendo che i fatti come sopra succintamente descrit¬ti integrassero gli estremi della violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva ascrivibile ai Sigg. Tamajo, Di Fresco Patinella e Zummo, tesserati e dirigenti dello S.C. Cephaledium. nonché a titolo di responsabilità diretta e oggettiva allo S.C. Cephaledium; visto l’art. 22 comma 4 lettera a e b) C.G.S., deferiva innanzi alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia:
1) Tamajo Edmondo. 2) Di Fresco Salvatore; 3) Palmella Vincenzo; 4) Zummo Pietro, tutti tesserati dello S.C. Cephaledium; 5) S.C. Cephaledium;
per rispondere i primi quattro della violazione di cui all’art. 1 comma 1) del Codice di Giustizia Sportiva per avere posto In essere le condotte meglio descritte nella parte moti¬va; lo S.C. Cephaledium, per rispondere della violazione di cui all'art. 6 commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per responsabilità diretta ed oggettiva della violazione ascrit¬ta ai propri tesserati e dirigenti: disponeva, altresì, la trasmissione degli atti agli organi disciplinari dell’ A.I.A. per quanto di loro competenza in ordine al comportamento dell'arbi¬tro. Sig. Pulvirenti Andrea.
Lo stesso Procuratore Federale concludeva, quindi, chiedendo di:
a) intenere responsabili del capi di imputazione loro ascritti e di cui all'atto di rinvio a giudizio, infliggendo a:
1) Tamajo Edmondo la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.2.2002;
2) Di Fresco Salvatore, l'inibizione a sostare nei recinti di giuoco fino al 28.2.2002;
3)Patinella Vincenzo, l’inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C., per mesi tre;
4) Zummo Pietro l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.l.G.C. per mesi sei (tutti tesserati per lo S.C. Cephaledium):
5) S.C. Cephaledium l’ammenda di Lire 500.000;
b) trasmettere gli atti al Settore Tecnico, nonché all’A.I.A., per quanto di rispettiva competenza, in ordine alla posizione attinente l’arbitro. Sig. Pulvirenti Andrea.
La Commissione Disciplinare, ritenuta la contumacia Ingiustificata per ogni singola posizione processuale e che essa realizzasse carattere sintomatico in ordine alla fonda¬tezza dei capi di imputazione ascritti ai singoli deferiti, nel merito osservava che l’inqui¬rente, nel suo iter accertativo. aveva raccolto validi elementi di riscontro, inconfutabili testimonianze Interne (membri operanti nell'ambito della F.l.G.C.) ed esterne (calciatori e dirigenti), elementi tutti che avevano indetto la Procura Federale a ritenere colpevoli di quanto ascritto ai singoli inquisiti, rinviandoli al giudizio della Commissione Disciplinare stessa.
Quanto alla posizione dell’arbitro della gara Sig. Pulvirenti Andrea, essa appariva, alla luce degli accertamenti a carico raccolti, quanto meno inspiegabile e nel merito si rinvia¬va la relativa parte processuale al giudizio dell'A.I.A. - C R.A. Sicilia, in ottemperanza anche a quanto già a riguardo deciso e provveduto dalla Procura Federale.
La Commissione Disciplinare, quindi, valutando che le singole responsabilità fossero confortate, nella loro imputazione, da elementi certi, raccolti in sede istruttoria, perveniva nella convinzione della loro legittima ascrivibilità ai singoli soggetti nonché a carico dello S.C. Cephaledium e, pertanto, deliberava di: ritenere responsabili dei rispettivi capi di Imputazione, meglio nell'atto di rinvio a giudizio specificati, nonché nella nota di convoca¬zione all'udienza dibattimentale, infliggendo a Tamajo Edmondo la squalifica a tutti gli effetti fino al 28.2.2002, a Di Fresco Salvatore l'inibizione a sostare nei recinti di giuoco fino al 28.2.2002, a Patinella Vincenzo l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sportiva e sociale in seno alla F.I.G.C. per mesi 3 (tre), a Zummo Pietro l’inibizione a svolgere qual¬siasi attività sportiva e sociale In seno alla FI.3.C. per mesi 6 (sei) (tutti tesserati per lo S.C. Cephaledium). allo S.C. Cephaledium l'ammenda di lire 500.000. (cinquecentomila). come da Com. Uff. n. 13 del 6 settembre 2001. Avverso la predetta decisione propongono separatamente appello in questa sede i signori Tamajo Edmondo e Di Fresco Salvatore deducendo: che la propria 'contumacia" derivava da una irrituale convocazione presso indirizzi diversi da quelli dei ricorrenti, di non aver rilasciato dichiarazioni non conformi al vero all'Ufficio indagini; la contraddittorietà tra il referto di gara dell'arbitro e le dichiarazioni rese dagli altri interrogati. Per tali motivi i reclamanti chiedono l’ annullamento della decisione Impugnata e la revoca delle nspettive squalifiche. Apparendo evidente la connessione tra i due appelli, questa Commissione ne ha deci¬so la runione I ricorsi sono fondati e possono trovare accoglimento. Gli atti del procedimento, infatti, riportano dichiarazioni di una molteplicità di soggetti. contraddittorie tra loro e tali da non consentire una univoca e certa ricostruzione dei fatti. Il rapporto di gara ed il successivo referto arbitrale, nei quali non si menziona l'espulsio¬ne del calciatore Tamajo. hanno, d'altra parte, valore di prova privilegiata nel giudizio spor¬tivo. Non trova, conseguentemente, applicazione, nel caso di specie, il principio dell'auto¬maticità della sanzione che costituiva il presupposto sia dell’irregolarità della partecipa¬zione del calciatore Tamajo alla successiva gara di Coppa Italia Dilettanti del 9 gennaio 2000. che delle presunte dichiarazioni non conforme al vero dello stesso Tamajo e del Di Fresco. La presunta contumacia degli incolpati, quand'anche non fosse derivata da una irrituale convocazione presso un indirizzo diverso da quello dei ricorrenti, d’altra parte, non porta elementi idonei a sminuire la percezione arbitrale del fatti avvenuti in occasione della gara e che legittimino una diversa conclusione. Per questi motivi la C.A.F, riunitigli appelli nome sopra proposti dal calciatore Tamajo Edmondo e dal Sig. Di Fresco Salvatore, li accoglie, revocando le sanzioni disciplinari già Inflitte ai reclamanti Ordina la restituzione delle relative tasse.
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