F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 6 – APPELLO DELL’A.S. EXE E TONIOLO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2001 AL CALCIATORE NOCERA DOMENICO E DELL’AMMENDA DI L. 500.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E Al SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2 E 6 TER, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 28 del 21.9.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 10/C del 18/10/01 6 - APPELLO DELL’A.S. EXE E TONIOLO CALCIO A 5 AVVERSO LE SANZIONI DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.11.2001 AL CALCIATORE NOCERA DOMENICO E DELL’AMMENDA DI L. 500.000 ALLA SOCIETÀ RECLAMANTE INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE RISPETTIVAMENTE PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1, COMMA 1, C.G.S. E Al SENSI DEGLI ARTT. 6, COMMA 2 E 6 TER, COMMA 1, C.G.S. (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque - Com. Uff. n. 28 del 21.9.2001) L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Exe e Toniolo -Calcio a 5 -di Milano, ha pro¬posto ricorso avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calco a Cinque, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del 21 settembre 2001, chie¬dendone la riforma sia per quel che riguarda la sanzione della squalifica fino al 30.11.2001 inflitta al calciatore Domenico Nocera, sia per l’ammenda di L. 500.000 inflit¬ta alla società per responsabilità oggettiva. Sostiene la ricorrente che la Commissione Disciplinare ha fondato la sua decisione esclusivamente sulle dichiarazioni rese dall’osservatore arbitrale Salvatore Muscarello senza tener conto alcuno delle testimonianze di quattro persone presenti all’episodio di che trattasi. Osserva questa Commissione che la motivazione adottata dall’organo giudicante é del tutto condivisibile sia per quel che riguarda l’identificazione del Nocera quale uno degli aggressori del Marchionne, sia per quanto attiene alla valutazione della maggiore attendibilità attribuibile all’osservatore arbitrale, rispetto agli altri soggetti, tutti portatori di interessi di parte. L’impugnata decisione, pertanto, deve essere totalmente confermata. Per questi motivi la C.A.F. respinge l’appello come innanzi proposto dall’A.S. Exe e Toniolo Calcio a 5 di Milano e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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