F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 31/10/01 APPELLO DEL NISSA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAGONIA/NISSA DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001).

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 11/C del 31/10/01 APPELLO DEL NISSA F.C. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PALAGONIA/NISSA DELL’8.4.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 51 del 17.5.2001). Con reclamo proposto dinanzi al Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia la società appellante chiedeva l’applicazione degli artt. 7, commi 1 e 4, C.G.S. e 62 delle N.O.I.F., per quanto addebitabile alla società Palagonia in relazione alla gara Palagonia/Nissa del Campionato di Eccellenza, Girone “A”, disputata l’8 aprile 2001 e terminata con il punteggio di 1-0 in favore della squadra di casa. Le fasi antecedenti all’incontro, come riportato dal Direttore di gara e dal Commissario di campo, erano in effetti caratterizzate da episodi incresciosi e depreca¬bili, consistenti soprattutto nell’atteggiamento minaccioso e violento del sostenitori della squadra di casa in occasione dell’arrivo del pullman della squadra ospite. Impossibilita¬to per lungo tempo ad accedere all’interno dell’impianto nello spiazzo antistante gli spogliatoi in particolare, alla luce dei suddetti comportamenti, i calciatori ed i dirigenti ospi¬ti intimoriti, ritenevano di poter scendere dal mezzo solo dopo un’ora dall’arrivo all’im¬pianto sportivo. La gara, iniziata con 45 minuti di ritardo, si svolgeva nondimeno regolarmente senza altre rilevanti manifestazioni di violenza od intolleranza da parte dei sostenitori locali. Il Giudice Sportivo, con decisione pubblicata nel Com. Uff. n. 48 del 26 aprile 2001 respingeva il reclamo del Nissa F.C. volto ad ottenere la vittoria a tavolino per i men¬zionati fatti, che avrebbero inciso sul regolare svolgimento della gara, convalidando dunque il risultato conseguito sul campo, e infliggendo tuttavia alla società Palagonia l’ammenda di L. 2.000.000 unitamente alla squalifica del campo per una gara. Avverso tale decisione il Nissa F.C. proponeva reclamo alla competente Commissione Disciplinare, insistendo sulla circostanza che lo svolgimento della gara in questione era stato profondamente falsato e compromesso dai gravissimi atti di vio¬lenza e di intimidazione segnalati dettagliatamente dal Commissario di campo. Anche tale reclamo veniva respinto con l’avversata delibera, pubblicata nel Com. Uff. n. 51 del 17 maggio 2001, e fondata essenzialmente su motivazioni non dissimili da quelle della decisione di primo grado impugnata, nonché soprattutto sull’argomento che non risultava che in campo, durante l’incontro si fossero verificati fatti o situazioni real¬mente ostativi del regolare svolgimento della gara. Veniva altresì disatteso l’assunto secondo cui l’atteggiamento aggressivo ed intimi¬datorio tenuto dai sostenitori della squadra ospitante potesse aver inciso negativamen¬te sul comportamento in campo dei calciatori ospiti, ovvero aver ingenerato in questi la convinzione che la gara venisse disputata “pro forma" e quindi con minore impegno ago¬nistico. Questa Commissione d’Appello, dopo una prima pronunzia di irricevibilità dell’ap¬pello per tardività assunta nella riunione del 15 giugno 2001 è chiamata nella presen¬te sede, in virtù della rimessione in termini deliberata dal Commissario Straordinario della F.I.G.C. con atto n. 175/CS del 23 ottobre 2001, ad esprimersi nel merito dei moti¬vi di reclamo, proposti dall’intestata società in data 13 giugno 2001. La società reclamante, che ha partecipato anche per il tramite del proprio difensore all’udienza di discussione dinanzi a questa Commissione, ha concluso per la riforma, in sede di ultima istanza giustiziale, dell’impugnata decisione di secondo grado, e di con¬seguenza per l’inflizione alla società Palagonia della punizione sportiva della perdita della gara Palagonia/Nissa per 0-2, che comporterebbe la definitiva promozione del Nissa nella serie superiore. In via subordinata, come ribadito in sede di riunione, ha chiesto la ripetizione della gara. L’appello non può essere favorevolmente definito, in quanto non idoneo a scalfire, nella sua portata essenziale, l’ordito argomentativo della pronunzia di secondo grado impugnata. Giova riepilogare qualche elemento di fatto che contrassegna il dispiegarsi della vicenda secondo la ricostruzione privilegiata e fìdefaciente. nella sua esaustività non messa in dubbio dalla stessa società reclamante, del Direttore di gara e del Commissario di campo, oltre che degli organi di polizia, cercando di mettere a fuoco l’in¬fluenza che gli incresciosi avvenimenti riportati possano avere spiegato sul regolare svolgimento della gara. Già da circa due ore prima dell’inizio della gara, dunque, un nutrito e malintenzio¬nato gruppo di sedicenti tifosi della società Palagonia sostava nei pressi dell’impianto sportivo. All’arrivo del pullman con a bordo la squadra ospite, i predetti facinorosi, nel¬l’ordine di circa due centinaia o poco meno, lo accerchiavano assumendo atteggiamen¬ti offensivi e minacciosi. L’automezzo, impossibilitato inizialmente ad accedere all’impianto, veniva fatto oggetto di pugni e manate e del lancio di un oggetto non meglio identificato; i calciato¬ri potevano fare ingresso negli spogliatoi solo dopo un’ora dal loro arrivo. La gara, come accennato, aveva inizio con un ritardo di 45 minuti, causato anche dalla comprensibile esitazione dei tesserati ospiti a scendere dal veicolo, timorosi di eventuali gesti di violenza e di intolleranza da parte della tifoseria locale, ma finiva poi per svolgersi, nondimeno, del tutto regolarmente, terminando senza alcun incidente di rilievo. Tanto premesso, il Collegio ritiene che gli accadimenti di specie, pur fortemente cen¬surabili non abbiano avuto un’influenza decisiva sul regolare svolgimento della gara tale da imporre, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, l’inflizione della punizione sportiva e quindi il sovvertimento a tavolino del risultato conseguito sul campo. Essi non si sono, infatti, estrinsecati in atti di violenza contro le singole persone fisi¬che dei tesserati della società Nissa sia prima che durante la gara, e quest’ultima, una volta iniziata, si è svolta regolarmente senza dover prendere atto di significative manife¬stazioni di intemperanza nei confronti dei calciatori nisseni e della terna arbitrale. In questo modo non si vuole disconoscere che la squadra ospite si sia vista accoglie¬re in un clima particolarmente ostile, che può aver provocato anche qualche contraccolpo psicologico, ma non può dirsi che lo svolgimento della gara, comunque regolare, sia stato falsato o decisamente compromesso da atteggiamenti di frange della tifoseria ospitante, che seppur del tutto deprecabili e purtroppo non rari nei campi di calcio, non hanno leso o messo in serio pericolo l’incolumità fisica dei tesserati ospiti, e questo con riferimento sia alle fasi di gara che a quella antecedenti alla medesima (contrariamente a quanto può evincersi dalle motivazioni della delibera impugnata, gli atteggiamenti violenti o intimida¬tori da parte dei tifosi possono incidere in maniera decisiva sul regolare svolgimento della gara anche se verificatisi prima della gara stessa). Né può essere dato rilievo autonomo ad una del tutto presunta acquisita consapevo¬lezza dei calciatori nisseni di disputare una gara pro forma, in quanto comunque desti¬nata ad essere vinta a tavolino, trattandosi di affermazione della parte reclamante che oltre a non essere adeguatamente supportata da riscontri obiettivi, è oggettivamente inin¬fluente atteso che è doveroso attendersi sempre il massimo impegno dai calciatori, tanto più in una partita decisiva per le sorti del campionato disputato. Anche la richiesta subordinata, infine, non può essere accolta, non sussistendo i pre¬supposti di irregolarità, come l’errore tecnico arbitrale, che di norma possono giustificare la ripetizione della gara, non potendosi dare seguito, nella sostanze, alle pretese avanzate dal club istante, la pronunzia impugnata, fatti salvi non decisivi aspetti di ordine meramente formale, quali -ad esempio - la non perfetta congruenza del richiami dell’organo di seconda istanza al divieto di reformatio in peius e alla condizione di procedibilità della riserva scritta, deve essere confermata. Per questi motivi la CAF. respinge il reclamo. Nulla a decidere quanto alla relativa tassa, avendone la Commissione già disposto l’incameramento.
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