F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 1 – APPELLO DELLA PESCAIOLA CALCIO 1974 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCAIOLA/FIGLINE DEL 7.10.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 16 del 15.11.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02
1 - APPELLO DELLA PESCAIOLA CALCIO 1974 AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PESCAIOLA/FIGLINE DEL 7.10.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 16 del 15.11.2001)
La vertenza sottoposta all'attenzione della Commissione d'Appello Federale trae spunto dalla circostanza, relativa ad un errore formalmente riconosciuto dall'arbitro, della mancata espulsione del calciatore Berti Daniele, in forza alla Pescaiola Calcio con il numero 4, ammonito per due volte (un'ammonizione per tempo) nell'ambito della gara Pescaiola/Figline, disputata il 7 ottobre 2001 per il Campionato di Promozione e termina¬ta con il punteggio di 2 a 1 in favore della squadra di casa. Il referto arbitrale inviato al Giudice Sportivo faceva in effetti cenno alle due ammoni¬zioni inflitte a carico del menzionato calciatore, con l'esplicita precisazione che lo stesso non era stato espulso dal terreno di giuoco per un errore di trascrizione sul taccuino di gara e pertanto era rimasto in campo sino al termine della gara. Il Giudice Sportivo, esaminati gli atti e sciolta la riserva di cui al Com. Uff. n. 11 dell'11 ottobre 2001, rilevato che non poteva parlarsi di insindacabilità tecnica a fronte di un erro¬re riconosciuto con atto ufficiale dall'arbitro stesso, ritenuto altresì l'errore influente sulla validità dell'incontro, atteso che per la mancata espulsione il Pescaiola, che conduceva con una rete di scarto, aveva potuto affrontare con un calciatore in più del dovuto gli ulti¬mi sei minuti di gara, disponeva la ripetizione della gara in argomento (Com. Uff. n. 12 del 18 ottobre 2001). La competente Commissione Disciplinare, investita della vertenza da parte dell'attua¬le appellante, con pronunzia dotata di corredo motivazionale molto dettagliato, deliberava di respingere il reclamo e quindi di confermare il giudizio di prime cure (Com. Uff. n. 16 del 15 novembre 2001). Con il reclamo in trattazione il Pescaiola Calcio ha nuovamente contestato, in punto di fatto e di diritto, la doppia ammonizione inflitta al calciatore Berti, negando in particolare che il direttore di gara abbia preso il secondo provvedimento sanzionatorio, ed insistendo sul punto, non adeguatamente valutato a suo avviso nei precedenti gradi di giudizio, che, in ogni caso, anche ove si volesse attribuire al referto del direttore di gara un'assoluta cre¬dibilità circa la ricostruzione dei fatti ivi riportati, la mancata espulsione del Berti non avrebbe potuto incidere in maniera decisiva sulla regolarità dell'incontro, mancando pochissimi minuti al termine della gara. Il reclamo non merita favorevole definizione. Per stessa ammissione della società reclamante i punti decisivi della controversia pos¬sono ridursi a due: valore da attribuirsi al referto di gara ed effettiva incidenza dell'errore arbitrale sulla regolarità della gara. In entrambi i casi il dovizioso argomentare dei giudici della Commissione Disciplinare non è meritevole di sovvertimento. Con riferimento al primo aspetto è doveroso rilevare che nella specie pare sufficiente mente certo che si è assistito ad un errore dell'arbitro (mancata espulsione di calciatore in seguito della seconda ammonizione intervenuta al 44° minuto della ripresa) esplicitamente ammesso e dal medesimo regolarmente refertato. Orbene, la natura fidefaciente e di prova privilegiata del rapporto arbitrale non può essere - nel caso de quo - messa in discussione da un documento, come la distinta con segnata a fine gara ai rappresentanti delle società, che non riveste dignità di atto ufficia¬le e quindi non ne ha la stessa valenza probatoria, ai sensi dell'art. 31, lett. al), Nuovo C.G.S. Né sussistono, in verità, elementi per disporre supplementi di indagine circa l'accadu¬to, comprensivamente della circostanza della permanenza dell'arbitro a colloquio con l'os¬servatore arbitrale nel proprio spogliatoio al termine dell'incontro, emergendo un atteg¬giamento del direttore di gara - come del resto evidenziato dall'Organo giustiziale di seconda istanza - nel complesso corretto e lineare, anche in merito all'ammissione del proprio errore di trascrizione (dal quale potevano derivare conseguenze disciplinari a suo carico). Del resto, ad ulteriore conforto delle tesi esposte (ma senza in verità valenza decisi¬va), va anche evidenziato che la controparte A.S. Figline, con apposito atto controdedut¬tivo del 23 novembre 2001, ha inteso precisare che, contrariamente a quanto sostenuto dal Pescaiola nelle fasi della vertenza, non era assolutamente vero che i propri calciatori ed il dirigente accompagnatore avevano supinamente accettato le decisioni arbitrali, avendo essi più volte reclamato a fine gara circa la mancata espulsione del Berti. Trattandosi dunque di fatto che, per sua natura, non è valutabile con criteri esclusiva¬mente tecnici, a mente dell'art. 12, comma 4, del Nuovo C.G.S., alla luce di quanto ripor¬tato sussistevano gli estremi per la ripetizione della gara. Questo anche perché, venendo al secondo punto del thema decidendum, non può dis¬conoscersi all'errore arbitrale natura influente circa la regolarità dello svolgimento della gara. La circostanza di aver potuto fruire, da parte della società reclamante, dell'apporto di un calciatore che non doveva essere più in campo, per una durata complessiva di circa sei minuti di gara - quando la medesima era alle battute finali ma il punteggio era ancora ampiamente in bilico (il Pescaiola conduceva per due a uno, poi divenuto risultato finale della gara) - non può non aver rivestito influenza determinante, almeno a livello potenzia¬le, sull'esito della gara medesima e quindi sul suo complessivo regolare svolgimento. Così non risulta conferente il richiamo della reclamante di precedenti decisioni di que¬sta Commissione d'Appello Federale, relative perlopiù ad accadimenti similari avvenuti, però, in circostanze ben diverse (durata brevissima della illegittima mancata inferiorità numerica e punteggio largamente acquisito). Alla stregua delle sopra esposte motivazioni la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Pescaiola Calcio 1974 di Arezzo e dispone incamerarsi la relativa tassa.
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