F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 4 – APPELLO DELL’U.S. VALLAGARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI¬FICA FINO AL 10.12.2002, INFLITTA AL CALCIATORE SANTORUM CLAUDIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige – Com. Uff. n. 24 del 29.11.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02
4 - APPELLO DELL'U.S. VALLAGARINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALI¬FICA FINO AL 10.12.2002, INFLITTA AL CALCIATORE SANTORUM CLAUDIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino Alto Adige - Com. Uff. n. 24 del 29.11.2001)
L'Unione Sportiva Vallagarina ha proposto reclamo avverso la decisione della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Trentino-Alto Adige pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 24 del 29 novembre 2001, relativa alla squalifica fino al 10.12.2002 comminata al calciatore Santorum Claudio. La reclamante sostiene l'assoluta mancanza di dolo nel comportamento del calciato¬re che avrebbe reagito nei confronti del direttore di gara in evidente stato di shock per un incidente subito in azione di giuoco. La questione posta dalla reclamante attiene chiaramente al merito dell'episodio in con¬testazione e non può quindi essere presa in esame da questa Commissione ai sensi del¬l'art. 33 C.G.S. che ne limita la competenza alle ipotesi espressamente previste. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ex art. 33 comma 1 C.G.S., l'appel¬lo come innanzi proposto dall'I).S. Vallagarina di Villa Lagarina (Trento) ed ordina inca¬merarsi la tassa versata.
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