F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 8 – RICORSO PER REVOCAZIONE DELL’U.S.G. BELLUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREVIGLIESE/BELLUSCO DEL 14.10.2001 PER PARTECIPA¬ZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TIRABOSCHI GIOVANNI (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 14/C – Riunione del 6.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 16/C del 10/01/02 8 - RICORSO PER REVOCAZIONE DELL'U.S.G. BELLUSCO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TREVIGLIESE/BELLUSCO DEL 14.10.2001 PER PARTECIPA¬ZIONE IRREGOLARE DEL CALCIATORE TIRABOSCHI GIOVANNI (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 14/C - Riunione del 6.12.2001) All'esito della gara Trevigliese / Bellusco, disputata il 15.10.2001, nell'ambito del Campionato di Eccellenza, Girone B, terminata col punteggio di 0 a 3, il C.S. Trevigliese proponeva opposizione avverso la validità della gara in parola, adducendo che nell'oc¬casione, nelle file della squadra avversaria era stato schierato il calciatore Tiraboschi Giovanni, in posizione irregolare in quanto non aveva ancora scontato una precedente squalifica. La competente Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 18 del 15 novembre 2001, respingeva il reclamo, rilevando che le squalifiche inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regionali organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni e che l'omis¬sione della lettera f) nel testo dell'art. 14, comma 10.1 era frutto di un errore materiale. Avverso tale decisione proponeva appello il C.S. Trevigliese, chiedendo l'annulla¬mento della delibera della Commissione Disciplinare e la vittoria "a tavolino" della gara. Questa Commissione, con la decisione impugnata, rilevava come l'art. 14, comma 10, C.G.S., pubblicato in allegato al Com. Uff. n. 28 del 9 agosto 2001, non prevedesse tra le sanzioni di cui al precedente comma 1, inflitte dagli organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni, da scontarsi nelle rispettive com¬petizioni, quelle indicate nella lettera f). In assenza di una esplicita indicazione di deroga al principio generale per il quale la squalifica irrogata impedisce al tesserato di svolgere qualsiasi attività sportiva in ogni ambito federale per il periodo della squalifica (art. 17, comma 13 C.G.S.), appariva evi dente l'incompetenza degli Organi di giustizia sportiva a rilevare un eventuale errore d fatto del Legislatore federale. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del reclamo come proposto dal C.S Trevigliese di Treviglio (Bergamo), annullava l'impugnata delibera ed infliggeva alle società U.S. Bellusco la sanzione della punizione sportiva della perdita per 2-0 delle suindicata gara. Disponeva la restituzione della tassa versata. Avverso tale ultima decisione proponeva ricorso per revocazione ex art. 35 C.G.S. le U.S. Bellusco sostenendo che la C.A.F. aveva omesso l'esame di un fatto decisivo che non si era potuto conoscere nel precedente procedimento e, cioè il Comunicato Ufficiale n. 96 del 18 dicembre 2001, con il quale il Commissario Straordinario della Federazione considerato il mero errore materiale all'art. 14, comma 10.1 del nuovo Codice di Giustizie Sportiva e ritenuta la necessità di rettificarne il testo, provvedeva ad adottare il seguen¬te testo corretto: "Le sanzioni di cui al comma 1, lettere a), b), e), d), f), inflitte dagli Organi di giustizia sportiva in relazione a gare di Coppa Italia e delle Coppe Regioni organizzate dai Comitati Regionali si scontano nelle rispettive competizioni. A tal fine le competizioni di Coppa Italia si considerano tra loro distinte in ragione delle diverse Leghe organizzatrici delle singole manifestazioni". Il ricorso è fondato, in quanto la lettera d) del primo comma dell'art. 35 C.G.S. espres¬samente prevede l'impugnazione per revocazione delle decisioni adottate dagli Organi d giustizia sportiva "se è stato omesso l'esame di un fatto decisivo che non si è potuto cono¬scere nel precedente procedimento, oppure sono sopravvenuti, dopo che la decisione è divenuta inappellabile, fatti nuovi la cui conoscenza avrebbe comportato una diversa pro¬nuncia". Nel caso di specie, la rettifica del testo normativo, da parte del Commissario Straordinario, è intervenuta il 18 dicembre 2001 e, quindi, successivamente alla decisio¬ne della C.A.F. (6 dicembre 2001). Nel merito, risulta che il calciatore Tiraboschi Giovanni ha partecipato, dunque, in posizione regolare alla gara Trevigliese / Bellusco del 15.10.2001. Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso per revocazione come sopra proposto dall'U.S.C.G. Bellusco di Bellusco (Milano) revoca la delibera della C.A.F. assunta nella riunione del 6.10.2001, rigettando nel merito il reclamo proposto a suo tempo dal C.S. Trevigliese. Dispone restituirsi la tassa versata.
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