F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 8 – APPELLO DELLA S.S. LA DOMINANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES LA DOMINANTE/SENAGO CALCIO DEL 17.11.2001 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 21 del 6.12.2001)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02
8 - APPELLO DELLA S.S. LA DOMINANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES LA DOMINANTE/SENAGO CALCIO DEL 17.11.2001
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia - Com. Uff. n. 21 del 6.12.2001)
Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare ha rigettato il reclamo dell'attuale appellante, volto a far rilevare la posizione irregolare (in quanto squa¬lificato) del calciatore Ferrari Fabrizio, schierato dalla società Senago Calcio nella gara La Dominante/Senago, disputata in data 17 novembre 2001 per il Campionato Regionale Juniores e terminata con il punteggio di 2 - 2. Ad avviso della Commissione Disciplinare, il provvedimento del Giudice Sportivo, con il quale è stata comminata al menzionato calciatore la squalifica di una giornata, doveva intendersi pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 17 dell'8 novembre 2001, contenendo il successivo Comunicato Ufficiale n. 18 del 15 novembre 2001 una semplice rettifica del predetto Comunicato n. 17. Conseguentemente bisognava fare riferimento al Comunicato n. 17 per stabilire il momento iniziale di efficacia del provvedimento di squalifica. Il calcia¬tore Ferrari in definitiva, secondo i giudici di prima istanza, aveva correttamente scontato la giornata di squalifica il 10 novembre 2001, con l'ulteriore conseguenza che poteva essere legittimamente schierato nella gara in argomento. Il reclamo della S.S. La Dominante è fondato e merita accoglimento. In alcun modo può farsi riferimento al Comunicato Ufficiale n. 17 dell'8 novembre 2001, ove non compare alcuna segnalazione di squalifica (per recidiva di ammonizione) del calciatore Ferrari Fabrizio. Pertanto, seppur il successivo Comunicato n. 18 è intervenuto in via di rettifica del pre¬cedente, integrandolo - tra l'altro - con l'aggiunta di sei nominativi di calciatori squalificati per recidiva di ammonizione nel Campionato Juniores, solo a partire da esso (pubblicato in data 15 novembre 2001) poteva ritenersi eseguibile la sanzione, proprio perché il Comunicato originario nulla prevedeva e, seppur successivamente rettificato ed integra¬to, non poteva retroattivamente ad esso farsi riferimento ai fini dell'applicazione della norma dell'art. 17, comma 2, del Nuovo C.G.S., il quale prevede, in via generale, che le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. In definitiva, doveva necessariamente farsi riferimento al secondo Comunicato, sep¬pur di rettifica, visto che il calciatore non poteva essere chiamato a scontare la squalifica sulla base della data di pubblicazione del primo Comunicato, che originariamente non recava alcuna traccia del suo nominativo, né poteva pretendersi che il medesimo calciatore presumesse l'intervento della rettifica, a cui non poteva attribuirsi efficacia in tal senso retroattiva. La data di formale conoscibilità della sanzione inflitta è da rinvenirsi dunque nel 15 novembre 2001 (anche se si è intervenuti in via di rettifica del Comunicato dell'8 novembre 2001). A tale data occorreva necessariamente riferirsi ai fini della decorrenza dell'esecutività della sanzione. Alla stregua delle riportate considerazioni, il calciatore Ferrari risulta essere stato irregolarmente schierato nella gara de qua (disputata il 17 novembre 2001) da parte delle Senago Calcio, alla quale pertanto, per effetto dell'accoglimento del reclamo dell'appellante, va inflitta la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2, a norma dell'art. 12 comma 5, lett. a), del Nuovo C.G.S. La tassa di reclamo va restituita. Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento del reclamo come innanzi proposto dalle S. S. La Dominante di Monza (Milano), annulla l'impugnata delibera ed infligge al Senago Calcio la sanzione sportiva di perdita per 0-2 della suindicata gara. Dispone restituirsi li relativa tassa.
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