F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 9 – APPELLO DELLA POL. ATLETICO FURCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO FURCI/BOSCO ACIREALE TERME DEL 25.11.2001 (Delibera dello Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 30 de 12.12.2001)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 17/C del 17/01/02 9 - APPELLO DELLA POL. ATLETICO FURCI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ATLETICO FURCI/BOSCO ACIREALE TERME DEL 25.11.2001 (Delibera dello Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 30 de 12.12.2001) Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblica to nel Com. Uff. n. 27 del 28 novembre 2001, deliberava di infliggere alla Società Atleticc Furci la punizione sportiva della perdita della gara per 0-2 con riferimento all'incontro d cui in epigrafe, perché, nell'operare le sostituzioni consentite, aveva impiegato dal 9' de 2° tempo sino al 42' del 2° tempo solo due calciatori "giovani", anziché gli almeno tre previsti dall'attuale normativa pubblicata nel Com. Uff. n.1 del 4 luglio 2001. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, con provvedimento pubblicato nel Com. Uff. n. 30 del 12 dicembre 2001, rigettava l'appello proposto dalla Poi Atletico Furci, confermando la decisione del Giudice di primo grado. Avverso tale pronuncia interponeva gravame a questa Commissione la Poi. Atletico Furci, deducendo che nella gara di cui trattasi aveva schierato tre giocatori fuori quota « che l'arbitro, in perfetta buona fede, era incorso in un errore di trascrizione. A tal fine, nel l'invocare un supplemento di referto arbitrale, chiedeva, in riforma dell'impugnata decisione, il ripristino del risultato acquisito sul campo di 3-0. All'odierna riunione non compariva la parte appellante nonostante la ritualità dello comunicazione della convocazione. Il gravame è infondato e va per l'effetto disatteso. Alla società appellante è stata imputata la violazione della norma circa l'utilizzazione dei calciatori " giovani", i quali devono essere impiegati in numero di tre per tutta la dura ta della gara alla luce appunto della normativa di settore. Dall'esame dello statino di gara emerge in modo incontrovertibile che la sostituzione operata dalla Poi. Atletico Furci è avvenuta tra il calciatore indicato in distinta con il n. 1( con altro calciatore contraddistinto con il n. 15 (Giannetto Massimo), calciatore fuori età. Tale statino di gara è stato sottoscritto dal dirigente accompagnatore della società appellante, il quale nulla ha obiettato all'atto della sostituzione, convalidando con tale comportamento l'operato dell'arbitro. Non v'e dubbio pertanto che la predetta normativa sia stata violata dalla Poi. Atletico Furci per aver impiegato per un certo lasso di tempo della gara soltanto due giovani. Alla luce di tali considerazioni non è dato intendere come sia configurabile il dedotto errore di trascrizione da parte dell'arbitro e come sia irrilevante qualsiasi ulteriore indagi¬ne istruttoria e segnatamente un supplemento di referto arbitrale, provocato dalla produ¬zione di una copia di un quotidiano locale, a fronte di atti aventi fede privilegiata, ai sensi dell'art. 25 C.G.S. Per questi motivi la C.A.F. respinge il reclamo come sopra proposto dalla Poi. Atletico Furci di Furci Siculo (Messina) e dispone incamerarsi la tassa versata.
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