F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 1 – APPELLO DELLA POL. GONI AVVERSO DECISIONE MERITO GARA GONI/ANDROMEDA DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Com. Uff. n. 35 del 28.3.2002)

F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 1 - APPELLO DELLA POL. GONI AVVERSO DECISIONE MERITO GARA GONI/ANDROMEDA DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna - Com. Uff. n. 35 del 28.3.2002) All'esito della gara Polisportiva Goni/Andromeda del 3.3.2002, disputata nell'ambito del Campionato di 3a Categoria e terminata con il risultato di 2-1, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Cagliari infliggeva, tra l'altro, alla Polisportiva Goni la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0-2, ai sensi dell'art. 12 comma 1 C.G.S.. Avverso questa decisione proponeva reclamo la Polisportiva Goni richiedendo, tra l'altro, la ripetizione della gara. La Commissione Disciplinare confermava la decisione, sul punto della punizione sporti¬va della perdita della gara. Avverso questa decisione proponeva, nuovamente, appello la Polisportiva Goni sostenendo l'insussistenza dei requisiti previsti dall'art. 12 C.G.S. in quanto la Commissione Disciplinare si è basata sulla versione arbitrale, giudicata "non obiettiva, serena e convin¬cente" e richiedendo la ripetizione della gara. Il proposto appello non merita di essere accolto. La Commissione Disciplinare, dopo avere sentito a chiarimenti il direttore di gara (che ha confermato il suo rapporto e il supplemento allegato), ha ribadito che la partita è stata interrotta, per essere continuata "pro forma" dall'arbitro, per una grave situazione di oggettivo pericolo per la sua incolumità causata dal comportamento ostile e minaccioso degli atleti e dei sostenitori della Polisportiva Goni. Il tutto ovviamente aggravato dal calcio nel sedere, ricevuto da uno dei predetti atleti, che gli ha procurato dolore. La situazione era talmente delicata che il direttore di gara ha deciso di non prendere provvedimenti disciplinari per non aggravarla, anche tenuto conto del fatto che non gli è stato indicato l'autore del predetto atto di violenza. Il clima è stato esasperato, come detto, anche dai sostenitori locali che hanno lanciato pietre e petardi, in campo, in direzione dell'arbitro e tentato di invadere il recinto di gioco (uno di essi riuscendovi). La stessa appellante riconosce che la decisione di continuare l'incontro pro-forma "avrebbe dovuto essere conseguenza della violenza subita" e ciò, in realtà, è stato in quanto gli ulteriori episodi di violenza, descritti dalla Commissione Disciplinare, si sono succedu¬ti senza soluzione di continuità. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Poi. Goni di Goni (Cagliari) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it