F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 4-5-RICORSI PER REVOCAZIONE DELLA U.S. J.P. NOVATESE 1945 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE SESTESE/NOVATESE DEL 25.11.2001 E NOVATESE/CADREZZATESE DEL 9.11.2001 (Delibera della C.A.F. – Com. Uff. n. 26 del 14.3.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02
4-5-RICORSI PER REVOCAZIONE DELLA U.S. J.P. NOVATESE 1945 AVVERSO DECISIONI MERITO GARE SESTESE/NOVATESE DEL 25.11.2001 E NOVATESE/CADREZZATESE DEL 9.11.2001
(Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 26 del 14.3.2002)
La Commissione d'Appello Federale dichiarava l'inammissibilità degli appelli propo¬sti dalla U.S. J.P. Novatese 1945 con riferimento alle gare di cui in epigrafe, ai sensi del¬l'art. 33 n. 2 C.G.S., per omesso contestuale invio alla controparte della richiesta della copia degli atti ufficiali. Avverso tali pronunce proponeva ricorso per revocazione a questa Commissione la U.S. J.P. Novatese 1945, ai sensi dell'art. 35, 1° comma lettere e) e d) C.G.S., dedu¬cendo la ritualità della procedura di gravame azionata e l'assoluta inconsistenza delle "testimonianze" citate dalla U.S. Sestese di rappresentanti della Soc. Riscaldino Calcio 1923, completamente contraddette dalla dichiarazione ufficiale della società stessa. Chiedeva per l'effetto la riforma delle impugnate decisioni. All'odierna riunione i ricorsi venivano riuniti. ricorsi vanno dichiarati inammissibili non ricorrendo i presupposti richiesti dall'art. 35, comma 1, lett. e) e d) C.G.S. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi, con richiesta degli atti ufficiali, deve perveni¬re alla C.A.F. ed alla controparte, entro tre giorni dalla data di pubblicazione del Comunicato Ufficiale, ai sensi dell'art. 33 C.G.S., mentre risulta che tale adempimen¬to è stato effettuato a mezzo di raccomandata e ricevuto dalla controparte oltre il citato termine. Le presenti argomentazioni sono assorbenti di ogni altra considerazione. Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibili i ricorsi come sopra proposti dall'U.S. J.P. Novarese 1945 di Novate Milanese (Milano) ed ordina incamerarsi le tasse versate.
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