F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02 10 – APPELLO DELLA.S. NETINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NETI¬NA/ERG PRIOLO DEL 3.3.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 33/C del 16/05/02
10 - APPELLO DELLA.S. NETINA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NETI¬NA/ERG PRIOLO DEL 3.3.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 46 del 19.4.2002)
Con delibera pubblicata su CU. n. 46 del 19 aprile 2002 la Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia decidendo sul reclamo proposto dalla A.S. Netina in merito alla presunta irregolarità della posizione di calciatori e dell'assistente dell'arbi¬tro di parte della Poi. Erg Priolo nella gara Netina/Erg Priolo del 3.3.2002 (Campionato di 1a Categoria, Girone F), respingeva il reclamo rilevando come gli accertamenti disposti avessero evidenziato la regolarità della posizione dei calciatori e dell'assistente dell'arbitro della Poi. Erg Priolo. Avverso tale decisione proponeva rituale e tempestivo appello la A.S. Netina che ribadiva l'irregolarità del tesseramento dei calciatori della Poi. Erg Priolo per il mancato o ritardato inoltro al Comitato Regionale della prescritta certificazione medica. Nel sol¬lecitare l'acquisizione di detta certificazione chiedeva infliggersi alla Poi. Erg Priolo la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-2. Alla seduta del 16 maggio 2002, il procedimento veniva ritenuto in decisione. L'appello proposto, tempestivamente e ritualmente proposto a norma degli artt. 29 e seg. C.G.S., è ammissibile, ma va rigettato nel merito. A fronte dell'affermazione contenuta nella decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Sicilia, secondo cui "i calciatori tutti e l'assistente arbitro di parte di cui al reclamo ... risultano regolarmente tesserati per la società Erg Priolo ", la tesi prospettata dalla A.S. Netina, che si fonda, peraltro, su rispettabili ma soggettive sup¬posizioni, non può essere condivisa. Non può esserlo anche perché la Commissione Disciplinare è giunta all'affermazio¬ne appena riportata sulla base di "opportuni accertamenti" presso il Comitato Regionale, quelli che, eventualmente esperiti da questa Commissione, ad altro non con¬durrebbero se non al medesimo risultato. L'appello proposto va dunque respinto. Dai mancato accoglimento discende la necessità di incamerare la relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Netina di Noto (Siracusa) ed ordina incamerarsi la relativa tassa.
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