F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02 12 – APPELLO DELL’A.C. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARl CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES PRO PIACENZA/TURRIS DEL 6.4.2002 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilie Romagna – Com. Uff. n. 41 del 25.4.2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 34/C del 23/05/02
12 - APPELLO DELL'A.C. PRO PIACENZA 1919 AVVERSO DECISIONI MERITO GARl CAMPIONATO PROVINCIALE JUNIORES PRO PIACENZA/TURRIS DEL 6.4.2002
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilie Romagna - Com. Uff. n. 41 del 25.4.2002)
La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Emilia - Romagna, cor l'impugnata pronunzia, ha deliberato di infliggere all'A.C. Pro Piacenza la punizione sportiva della perdita per 0-2 della gara Pro Piacenza / Turris del 6 Aprile 2002, valida per i Campionato Provinciale Juniores, terminata con il risultato di 3-3, avendo partecipato alle medesima gara il calciatore Galli Fabio (a cui peraltro la Commissione Disciplinare con U stessa pronunzia ha inflitto per l'accaduto una giornata di squalifica), che non aveva invece titolo a parteciparvi in quanto sotto squalifica (una giornata) nel Campionato di 1 Categoria, per recidiva in ammonizione (come da Com. Uff. n. 37 del 28 marzo 2002). Il reclamo in trattazione, proposto dalla società di appartenenza del menzionato calciatore, si basa su profili di rito e di merito. Quanto al primo aspetto, il Pro Piacenza afferma, anzitutto, che il reclamo della Turris dal quale è poi scaturita la pronunzia contestata,, andava dichiarato nullo, in quanto irritualmente proposto ad organo incompetente, ovvero il Giudice Sportivo del Comitato pia centino, che ha peraltro trasmesso con sollecitudine il ricorso stesso alla Commissione Disciplinare. Il mezzo di censura non merita adesione, in quanto la prescrizione che impone al reclamante di inviare, nei termini fissati, il reclamo all'organo competente non preclude, a tute la del diritto alla difesa ed in analogia ad un principio vigente per i ricorsi amministrativi (ne caso di presentazione, nei termini, del ricorso ad un organo diverso da quello competente ma appartenente alla medesima amministrazione), che l'organo adito incompetente tra smetta d'ufficio il reclamo medesimo all'organo competente, ai fini della decisione. Con il secondo profilo rituale la società reclamante lamenta che la Turris non abbia preannunziato, telegraficamente, ricorso entro le 24.00 del giorno successivo alla gara in argomento. Anche questa lagnanza non ha pregio, rilevando, nel caso della asserita posizione irregolare di tesserati, la disposizione procedurale di cui all'art. 42, comma 3, del Nuove C.G.S., la quale prevede che i relativi reclami debbano essere proposti alla Commissione Disciplinare (o, se del caso, al Giudice Sportivo di 2° Grado) nel termine di quindici giorni dallo svolgimento della gara, e comunque non oltre sette giorni dalla chiusura del campionato o del torneo cui i reclami si riferiscono. Non trova applicazione, dunque, nel caso di specie, la norma, di cui all'art. 42, comma 1, che impone il preannunzio telegrafico entro le ore 24.00 del giorno successivo a quel¬lo della gara alla quale si riferiscono, dedicata ai soli ricorsi, avverso la regolarità dello svolgimento delle gare, da esperirsi nei confronti del Giudice Sportivo. Nel merito, il thema decidendum verte sull'interpretazione da fornirsi della norma di cui all'art. 41, comma 1, secondo periodo, Nuovo C.G.S. ("il calciatore non può partecipare, in altre squadre della stessa società, a gare ufficiali nel giorno in cui deve scontare la squalifica, ma può essere impiegato nelle gare delle altre squadre della società che si svolgono in giorni diversi"), quando la giornata di campionato in cui deve essere scontata la squalifica, prevista in calendario per un dato giorno (qui domenica 7 aprile 2002), venga anticipata (ad esempio, come nella fattispecie, al giorno prima) e vada dunque a coinci¬dere con il giorno di effettuazione di un incontro valido per altro torneo disputato dalla medesima società (nella specie il Campionato provinciale juniores), in cui viene impiega¬to il calciatore sanzionato. Orbene, ad avviso della società reclamante, ai fini dell'applicazione della norma pre¬clusiva occorre fare esclusivo riferimento alla giornata di campionato per come prevista nel calendario federale. E' invece opinione di questa Commissione che il disposto normativo, anche al fine di evitare manovre più o meno elusive in merito alle richieste di effettuare anticipi, debba essere interpretato rigidamente, con riguardo pertanto al giorno in cui in concreto si dis¬puta la gara per la quale debba essere scontata la squalifica. In quella data l'applicazione della misura sanzionatoria preclude in foto al giocatore la partecipazione ad attività spor¬tiva ufficiale della società in cui milita. Alla stregua delle riportate considerazioni, al calciatore Galli Fabio era preclusa il 6 aprile 2002, data in cui è stata anticipata la gara del Campionato di 1" Categoria Pro Piacenza/River Club, la partecipazione ad ogni altra gara ufficiale disputata da squadre della società di appartenenza, comprensivamente dell'incontro del Campionato provincia¬le juniores di cui alla pronunzia contestata. Il reclamo, di conseguenza, non può sfuggire a reiezione, con la conferma della puni¬zione sportiva e l'incameramento della relativa tassa. Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dall'A.C. Pro Piacenza 1919 di Piacenza ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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