F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale – CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02 4 – APPELLO DELL’AS, COLLE DI FUORI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPOR¬TIVA ALLA SOCIETÀ’ RECLAMANTE DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL PRESIDEN¬TE SIG, SORDI LUCIANO E DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 AL CALCIATORE RONCONI EMIRO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO (Delibera della Commissione Disciplinare pres¬so il Comitato Regionale Lazio – Com Uff. n. 81 del 23.5 2002)
F.I.G.C. – Commissione d’Appello Federale - CAF – 2001-2002 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figc.it e sul Comunicato ufficiale FIGC n. 40/C del 20/06/02
4 - APPELLO DELL’AS, COLLE DI FUORI AVVERSO LE SANZIONI DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA NELLA CORRENTE STAGIONE SPOR¬TIVA ALLA SOCIETÀ' RECLAMANTE DELL’INIBIZIONE DI MESI 1 AL PRESIDEN¬TE SIG, SORDI LUCIANO E DELLA SQUALIFICA PER MESI 10 AL CALCIATORE RONCONI EMIRO INFLITTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO
(Delibera della Commissione Disciplinare pres¬so il Comitato Regionale Lazio - Com Uff. n. 81 del 23.5 2002)
La Commissione Tesseramenti, su richiesta della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, dichiarava non valido il tesseramento del calciatore Ronconi Emiro, nato il 24.3 1074 matr. n 3675327 in favore della A.S. Colle di Fuori relativo al modulo n. 74475 del 20.9.2001. Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, rilevato che il calciatore Ronconi Emiro, aveva preso parte, in posizione irregolare di tesseramento, alle gare disputate il 7.10.2001: 14.10.2001; 21.10.2001; 4.11.2001; 18.11.2001; 21.11.2001; 2.12.2001; 9.12.2001; ai sensi dell’art. 25.4 C.G.S. deferiva la A.S. Colle di Fuori per violazione dell’art. 1.1 C.G.S. il Presidente della stessa società per violazione dell’ artt. 2.1 C.C.S.; il calciatore Ronconi Emiro matr. n. 3675327 per violazione di cui all’art. 40.4 N.O.I.F.. La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, presso atto della esecutorietà della delibera della Commissione Tesseramenti comminava alla A.S. Colle di Fuori la penalizzazione di otto punti in classifica da applicare nella corrente stagiono sportiva; inibiva il Presidente della A.S Colle di Fuori per mesi uno; squalificava il cal¬ciatore Ronconi Emiro per mesi dieci. Ricorreva a questa Commissione d’Appello Federale la A.S. Colle di Fuori soste¬nendo: - la violazione della procedura di cui all’art. 44.3 C.G.S. da parte della Commissione Tesseramenti; la violazione e/o falsa applicazione dell’art 12.8 C.G.S. ed eventualmente la necessità di una rimessione degli atti alla Corte Federale per la interpretazione delle norme di cui all’art. 12.8 C.G.S. e 42.3 e 7 C.G.S.. Nel mento chiedeva di revocare e/o annullare la decisione detta Commissione Disciplinare ed in via subordinata una congrua riduzione delle sanzioni inflitte. L’appello è infondato e va quindi rigettato. Quanto alle lagnanze relative alla procedura adottata in sede di Commissione Tesseramenti, esse non possono avere ingresso in questa sede, non potendosi dar luogo ad un suo ulteriore esame di competenza della Commissione Tesseramenti. Relativamente agli altri motivi di censura, si osserva come grave sia stata la viola¬zione dell’art. 40.4 N.O.I.F. da parte del calciatore Ronconi Emiro, il quale risulta aver coscientemente firmato due tesseramenti con due nominativi diversi Ronconi Enrico l’uno Ronconi Emiro l’altro, e con due società diverse. Ed è ovvio che la F.I.G.C., ricevuta richiesta di verificare l’esistenza di un preceden¬te tesseramento relativo ad un dato nominativo, diverso da quello di cui si richiede il tesseramento, non possa che rispondere negativamente. Conseguenzale altresì che la Commissione Tesseramenti dichiarasse non valido il tesseramento del calciatore Ronconi Emiro, nato il 24.3.1974 matr. n 3675327 in favo¬re della A.S. Colle di Fuori relativo al modulo n. 74475 del 209.2001.Giustamente è stato quindi applicato l’art. 12.6 C.G.S. che stabilisce "Alla società che fa partecipare a gare calciatori al quali, per effetto di evidente irregolarità, la F.I.G.C. abbia successivamente revocato il tesseramento, è applicata la penalizzazione di un punto in classifica per ciascuna gara cui abbiano partecipato i predetti calciatori. Tale lettura non lascia spazi interpretativi e/o poteri decisionali agli organi discipli¬nari, una volta accertata l’infrazione, cosi come avvenuto nella fattispecie in oggetto.Per questi motivi la C.A F respinge l’appello come innanzi proposto dall’A S. Colle di Fuori di Colle di Fuori (Roma) ed ordina incamerarsi la tassa versata.
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