COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANICO / NOTARESCO, DISPUTATA IL 6/05/2007 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – PLAY OFF (C.U. N° 66 DEL 10/05/2007, COM. REG.LE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°69 del 24/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ MIGLIANICO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA MIGLIANICO / NOTARESCO, DISPUTATA IL 6/05/2007 PER IL CAMPIONATO DI ECCELLENZA – PLAY OFF (C.U. N° 66 DEL 10/05/2007, COM. REG.LE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto la Società Miglianico Calcio ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per avere, propri sostenitori, colpito con sputi un assistente arbitrale e per avergli lanciato un bottiglia d’acqua sfiorandolo, nonché per avere gli stessi sostenitori ingiuriato e minacciato pesantemente la terna arbitrale che doveva essere scortata dai Carabinieri fino all’ingresso dell’autostrada.
Ha dedotto la società appellante la eccessività della sanzione in quanto i dirigenti della stessa società si sarebbero impegnati per evitare incidenti e per calmare la tifoseria e che l’intervento delle Forze dell’Ordine non sarebbe stato assolutamente necessario e sarebbe stato effettuato solo a scopo cautelativo.
Ha concluso, pertanto, chiedendo la riduzione dell’ammenda.
Osserva la Commissione Disciplinare che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
La sanzione inflitta deve essere confermata in quanto congrua ed adeguata al comportamento gravemente ingiurioso ed irriguardoso tenuto dai sostenitori della società appellante, comportamento ancor più deprecabile per quanto concerne l’aspetto degli sputi indirizzati ad un assistente arbitrale. Non risulta, peraltro, dagli atti ufficiali il fattivo comportamento dei dirigenti della stessa società.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare così
DELIBERA
di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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