COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCA SANTA MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19/04/2008 AL CALCIATORE BIANCHINI FABRIZIO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GRAN SASSO / ROCCA S. MARIA, DISPUTATA IL 15/04/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 42 del 19/04/2007, COM. PROV.LE TE)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCA SANTA MARIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 19/04/2008 AL CALCIATORE BIANCHINI FABRIZIO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA GRAN SASSO / ROCCA S. MARIA, DISPUTATA IL 15/04/2007 PER IL CAMPIONATO DI III CATEGORIA (C.U. N° 42 del 19/04/2007, COM. PROV.LE TE) Con appello ritualmente proposto la Società Rocca Santa Maria ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Bianchini, alla notifica del provvedimento di espulsione, colpito l’arbitro alla fronte con una leggera testata senza, però, provocare conseguenze. Ha dedotto la società appellante che il Bianchini si sarebbe limitato ad un semplice faccia a faccia con il direttore di gara e che l’eventuale contatto doveva ritenersi di natura non violenta e, comunque, del tutto fortuito. Ha pertanto concluso per la riduzione della sanzione. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che il Bianchini avrebbe solo: “ …. Appoggiato la sua fronte sulla mia; il contatto, durato circa cinque secondi non mi ha provocato lesioni o dolori ma mi ha costretto a retrocedere di tre o quattro passi …. “. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere ridotta, in quanto, nella fattispecie, il comportamento del Bianchini deve essere qualificato come un gesto di protesta smodata e di mancanza di riguardo nei confronti del direttore di gara, nei confronti del quale intendeva esprimere le proprie rimostranze avverso il provvedimento di espulsione. Tale comportamento, alla luce delle precisazioni fornite dal direttore di gara, quindi, ad avviso di questa Commissione, non può essere qualificato come un vero e proprio atto di violenza. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Bianchini Fabrizio fino al 31/10/2007, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo.
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