COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCASPINALVETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2008 AL CALCIATORE GRIMALDI DAMIANO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI / STELLA ROSSA GESSOPALENA, DISPUTATA IL 17/03/2007 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 30 DEL 22/03/2007, COM. PROV.LE CH)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°69 del 24/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ ROCCASPINALVETI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30/06/2008 AL CALCIATORE GRIMALDI DAMIANO, INFLITTA DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA ROCCASPINALVETI / STELLA ROSSA GESSOPALENA, DISPUTATA IL 17/03/2007 PER IL CAMPIONATO JUNIORES PROVINCIALE (C.U. N° 30 DEL 22/03/2007, COM. PROV.LE CH) Con appello ritualmente proposto la Società Roccaspinalveti ha impugnato il provvedimento come sopra indicato, adottato dal G.S. per aver il Grimaldi, schiaffeggiato con vigore un avversario, per poi sferrare un pugno ad un altro avversario, procurandogli la rottura del setto nasale. Ha dedotto la società appellante che il Grimaldi era intervenuto solo per sedare gli animi e dopo essere stato spintonato da un avversario, lo avrebbe colpito con una manata che non avrebbe potuto avere come conseguenza la dedotta rottura del setto nasale. L’arbitro della gara, in sede di supplemento di rapporto, ha precisato che il Grimaldi avrebbe dapprima colpito un avversario con uno schiaffo al viso di media intensità, senza provocare gravi conseguenze e, successivamente, avrebbe sferrato un pugno ad un altro avversario facendolo cadere a terra e procurandogli fuoriuscita di sangue. Ha, altresì, precisato che, a fine gara, un dirigente della Società Stella Rossa Gessopalena gli aveva riferito che il calciatore colpito aveva riportato la rottura del setto nasale. Osserva la Commissione Disciplinare che la sanzione inflitta può essere ridotta, in quanto, pur ravvisando la gravità del gesto compiuto dal Grimaldi (che ha provocato, in ogni caso, la fuoriuscita di sangue dal naso dell’avversario), non sono rinvenibili in atti elementi probatori che attestino la gravità delle conseguenze fisiche del gesto di violenza commesso dallo stesso, così come descritte dal direttore di gara solo su indicazione di un dirigente della società ospitata. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di ridurre la squalifica inflitta al calciatore Grimaldi Damiano fino al 28/02/2008, disponendo accreditarsi la tassa di reclamo
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