COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°71 del 31/05/2007 Delibera della Commissione Disciplinare APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN PIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAGNANO / SAN PIO DISPUTATA IL 13/05/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B / PLAY-OUT (C.U. N° 68 DEL 17/05/2007, COM. REG.LE ABRUZZO)
COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul
Comunicato Ufficiale N°71 del 31/05/2007
Delibera della Commissione Disciplinare
APPELLO DELLA SOCIETA’ SAN PIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DEL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAGNANO / SAN PIO DISPUTATA IL 13/05/2007 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA GIRONE B / PLAY-OUT (C.U. N° 68 DEL 17/05/2007, COM. REG.LE ABRUZZO)
Con appello ritualmente proposto, la Società San Pio ha impugnato la decisione del G.S. con la quale è stato rigettato il ricorso tendente ad ottenere la sanzione della perdita della gara per 0 – 3 in danno della Società Cagnano, gara terminata con il punteggio di 1 – 2 in favore della stessa reclamante.
Ha dedotto l’appellante che, nel corso della gara si erano verificati fatti e situazioni da determinare condizioni di assoluta insicurezza in ordine alla stessa incolumità fisica degli atleti, dell’arbitro, del Commissario di campo e dei dirigenti ospiti, tanto da compromettere il regolare svolgimento della gara stessa.
Ha, pertanto, concluso per l’accoglimento dell’appello e per l’applicazione della sanzione della perdita della gara in danno della Società Cagnano per 0 – 3, ribadendo tale richiesta in sede di comparizione dinanzi a questa Commissione.
L’arbitro della gara, sentito a chiarimenti, ha confermato gli originari riferimenti precisando di avere regolarmente controllato i comportamenti non regolamentari verificatisi nel corso del’incontro, e che tali episodi non avevano influito, a suo giudizio, sul regolare svolgimento dello staesso.
Osserva la Commissione che l’appello è infondato e non merita accoglimento.
Risulta dagli atti ufficiali che la gara è stata regolarmente portata a termine e che gli episodi non regolamentari verificatisi nel corso della stessa sono stati adeguatamente controllati dall’arbitro e dal Maresciallo dei Carabinieri presente in campo, cosicchè non può ritenersi che gli stessi abbiano influito sulla regolarità e sull’esito della gara.
D’altro canto, le motivazioni poste a fondamento dell’appello non trovano riscontro negli atti ufficiali e sono state, anzi, smentite dai riferimenti del direttore di gara che, come è noto, costituiscono fonte di prova privilegiata, con la conseguenza che la decisione del primo Giudice deve essere, pertanto, confermata.
Per questi motivi, la Commissione Disciplinare,
DELIBERA
di respingere l’appello disponendo addebitarsi la relativa tassa.
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