COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ANTONIO ROMANO, PRESIDENTE DELLA U.S. RIVER 65, DI QUEST’ ULTIMA SOCIETA’ E DEI CALCIATORI DELLA STESSA D’ALTERIO ALESSANDRO, LONARDO MARCO, MALLOZZI MARCO, CIARALDI GIOVANNI, ESPOSITO ALESSANDRO, MACIOCE MARCO, SARACINO GIORGIO E SARACINO SIMONE, IL PRIMO ED I CALCIATORI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ ART.40, COMMA 3 DELLE N.O.I.F., LA SOCIETA’ RIVER 65 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRESIDENTE (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 24/04/07)

COMITATO REGIONALE ABRUZZO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcabruzzo.it e sul Comunicato Ufficiale N°73 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL SIG. ANTONIO ROMANO, PRESIDENTE DELLA U.S. RIVER 65, DI QUEST’ ULTIMA SOCIETA’ E DEI CALCIATORI DELLA STESSA D’ALTERIO ALESSANDRO, LONARDO MARCO, MALLOZZI MARCO, CIARALDI GIOVANNI, ESPOSITO ALESSANDRO, MACIOCE MARCO, SARACINO GIORGIO E SARACINO SIMONE, IL PRIMO ED I CALCIATORI PER LA VIOLAZIONE DELL’ART. 1 DEL C.G.S. IN RELAZIONE ALL’ ART.40, COMMA 3 DELLE N.O.I.F., LA SOCIETA’ RIVER 65 PER RESPONSABILITA’ OGGETTIVA DI CUI ALL’ART. 2, COMMA 4, C.G.S. PER LA VIOLAZIONE ASCRITTA AL PRESIDENTE (DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DEL 24/04/07) Con atto del 24/04/07 , il Procuratore Federale della F.I.G.C. ha deferito dinanzi a questa Commissione il Sig. Antonio Romano , Presidente della Società River 65 ed i calciatori sopra indicati per rispondere della violazione dell’art. 1 del C.G.S., in relazione all’art. 40, comma 3 delle N.O.I.F., per aver tesserato detti calciatori residenti fuori regione e residenti in regione ma non conviventi con la propria famiglia nonché la stessa U.S.River 65 per la responsabilità oggettiva di cui all’art.2 , comma quarto, C.G.S. per la violazione ascritta al proprio Presidente. A tale deferimento era pervenuta la Procura Federale sulla scorta degli accertamenti svolti dall’Ufficio Indagini della F.I.G.C. in forza dei quali risultava documentalmente provato che la U.S. River 65, società impegnata nei campionati regionali abruzzesi, aveva tesserato ragazzi provenienti da fuori regione o residenti nella regione Abruzzo ma non conviventi con le rispettive famiglie con ciò contravvenendo al disposto di cui all’art. 40 , comma terzo, delle N.O.I.F.. Dal momento che detti tesseramenti recavano la firma del Sig. Antonio Romano, Presidente della Società, lo stesso è stato deferito per la violazione di cui sopra e la Società per responsabilità oggettiva. Con atto del 2/05/07, la Commissione Disciplinare ha provveduto ad inviare la relativa contestazione ai predetti soggetti deferiti a mezzo raccomandata regolarmente ricevuta, come da avvisi in atti, comunicando la fissazione della udienza di discussione per il giorno 4 giugno 2007. In data 30/05/07 hanno fatto pervenire memorie difensive i genitori esercenti la patria potestà sui minori Lonardo Marco, Ciaraldi Giovanni, Macioce Marco, Saracino Giorgio e Simone, genitori tutti residenti in altre regioni, con le quali, pur ammettendo che il D’Alterio, il Lonardo ed il Mallozzi non erano in possesso di un formale certificato di residenza si sostiene che tutti i calciatori dimorano abitualmente e stabilmente in Comuni appartenenti alla regione Abruzzo per motivi di studio facendo parte di famiglie che, pur non essendo quelle naturali, li hanno indicati nello stato di famiglia con residenza, come risulta dal relativo certificato. La stessa Federazione, poi, avrebbe accettato simili tesseramenti tanto che quello relativo al Ciaraldi era stato in un primo tempo respinto e successivamente ratificato. In ogni caso, i calciatori, in assenza di una circolare che chiarisse definitivamente la posizione della Federazione, avevano pensato bene di scendere in campo per la rimanente parte della stagione e, quindi, anche in caso di riconosciuta responsabilità, gli stessi avrebbero avuto diritto a vedersi irrogare una pena mite. Facevano, inoltre, pervenire memoria difensiva il Sig. Antonio Romano e la Società River 65 con la quale veniva accepita l’esistenza di un precedente giudicato in ordine alla stessa violazione (art.40 , comma 3, N.O.I.F.) , per il medesimo fatto storico, visto che era stato iniziato un autonomo procedimento da parte del Giudice di II grado del Settore Giovanile e la relativa decisione era stata annullata dalla C.A.F.. Veniva, inoltre, dedotta la regolarità del tesseramento dei calciatori e, comunque, l’assenza di dolo da parte della società chiedendo, in via subordinata, l’applicazione di una sanzione minima anche in considerazione della scarsa coerenza dimostrata dalla Federazione Abruzzese in merito alle richieste di tesseramento. Alla udienza fissata per la discussione compariva il solo rappresentante della Procura il quale, dopo aver illustrato le ragioni del deferimento, concludeva per l’affermazione della responsabilità dei soggetti deferiti e l’applicazione delle seguenti sanzioni: 1) 15 punti di penalizzazione alla Società River 65 da scontarsi nella prossima stagione a carico della I^ squadra; 2) anni due di inibizione al Presidente Antonio Romano per responsabilità diretta; 3) ammenda di € 5.000,00 alla Società River 65 ; 4) gg. 15 di squalifica ai calciatori. Osserva preliminarmente, la Commisione che l’eccezione di precedente giudicato non ha fondamento in quanto, se è pur vero che i fatti che hanno dato origine al deferimento da parte del Settore Giovanile della F.I.G.C. Abruzzo e della Procura Federale sono gli stessi, è altrettanto vero che i procedimenti sono diversi anche per le contestazioni (art. 1 C.G.S. e 40 N.O.I.F.) e che non esiste un precedente giudicato visto che la decisione della C.A.F. di cui al C.U. N° 47/C del 20/04/07 non riguarda il merito della vicenda essendosi limitata la Commisione di appello ad annullare la decisione del Giudice di II grado del Settore Giovanile per violazione del diritto alla difesa visto che il relativo giudizio non si era svolto in contradditorio tra la Procura Federale e le parti. Passando all’esame delle contestazioni, ritiene questa Commissione che la responsabilità dei soggetti deferiti risulti sussistere. Premesso che la norma che si assume violata (art. 40 N.O.I.F.) è stata evidentemente dettata dal legislatore per garantire che i giovani calciatori appartenenti a società dilettantistiche svolgessero attività sportiva nell’ambito della regione di appartenenza (con ciò intendendosi che, per il tesseramento di calciatori infrasedicenni, è richiesta la residenza con la famiglia nella stessa regione sede della società), va rilevato che il competente Comitato può, in presenza di determinate condizioni, autorizzare il tesseramento in deroga a quanto previsto nella richiamata disposizione. Nel caso di specie, l’aver tesserato calciatori provenienti da altre regioni, che erano stati “aggregati” a famiglie diverse da quelle naturali, ed il non aver richiesto la relativa deroga appare, a parere di questa Commissione, il mezzo per eludere la norma dettata dall’art. 40 N.O.I.F. con la conseguenza che tale grave comportamento, deve essere sanzionato non solo come violazione della norma specifica, ma anche come violazione dell’art 1 del C.G.S. con riferimento al Presidente della società ed ai singoli calciatori i quali, seppur infrasedicenni, non potevano non sapere che i propri genitori avevano fatto in modo di tesserarli con una società fuori regione senza chiedere alla Federazione la necessaria deroga. La società deve, invece, rispondere a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 2 C.G.S. per il comportamento dei propri dirigenti e tesserati. Ritiene, pertanto, equo la Commissione irrogare al Sig. Antonio Romano la sanzione della inibizione a svolgere manzioni comunque attinenti con il giuoco del calcio in seno alla F.I.G.C. fino al 31/12/2008; alla Società U.S. River 65 la sanzione della penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica, da scontarsi nella prossima stagione a carico della prima squadra, nonché l’ammenda di € 2.500,00; ai calciatori meglio indicati nell’epigrafe del presente atto la squalifica per n° 5 (cinque) giornate cadauno. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di infliggere al Sig. Antonio Romano, Presidente della U.S.River 65, l’inibizione fino al 31/12/2008; alla stessa Società la penalizzazione di 10 (dieci) punti in classifica da scontarsi nella prossima stagione a carico della prima squadra (campionato seconda categoria) e l’ammenda di € 2.500,00; ai calciatori D’alterio Alessandro, Lonardo Marco, Mallozzi Marco, Ciaraldi Giovanni, Esposito Alessandro, Macioce Marco, Saracino Giorgio e Saracino Simone la squalifica per n° 5 (cinque) gare. Dispone trasmettersi copia del presente provvedimento alla Presidenza Federale ed alla Procura Federale della F.I.G.C. nonché notificarsi copia dello stesso ai soggetti interessati. LA COMMISSIONE DISCIPLINARE COMPOSTA DAI SIGG.RI AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. MASSIMILIANO DI SCIPIO E AVV. ANTONELLO PERILLI (COMPONENTI), CON L’ASSISTENZA DEL RAPPRESENTANTE DELL’A.I.A. RENZO CUSELLA, HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 14/06/07 LE DECISIONI CHE DI SEGUITO SI RIPORTANO APPELLO DELLA SOCIETA’ POL. ALTINESE 2000 AVVERSO LA DECISIONE DEL G.S. RELATIVA ALLA GARA TIBURFUOCO ABRUZZO CALCIO / POL. ALTINESE 2000, DISPUTATA IL 27/5/2007 PER IL CAMPIONATO DI PROMOZIONE, PLAY - OUT (C.U. N° 71 DEL 31/5/2007 COM. REG.LE ABRUZZO) Con appello ritualmente proposto, la Società Altinese 2000 ha impugnato il provvedimento di cui sopra, con il quale era stato respinto il reclamo tendente ad ottenere l’applicazione della sanzione della perdita della gara (terminata con il punteggio di 3 – 0 in favore dei padroni di casa) in danno della Società Tiburfuoco Abruzzo Calcio, chiedendo l’annullamento della delibera del G.S. e la conseguente sanzione della perdita della gara in favore della reclamante, ovvero l’applicazione in danno della stessa Tiburfuoco della sanzione della penalizzazione del punteggio, da scontarsi nella corrente stagione sportiva ex artt. 11, commi 1, 2 e 3 e 13, comma f, C.G.S.. Ha dedotto l’appellante che il primo giudice aveva errato nell’applicazione delle norme, in quanto i fatti di violenza accaduti subito dopo la fine della gara, erano strettamente connessi con la gara stessa, anche perché avvenuti all’interno della struttura e la loro gravità avrebbe dovuto portare lo stesso giudice ad applicare la sanzione della penalizzazione del punteggio in danno della Tiburfuoco, in applicazione di quanto previsto dagli articoli sopra richiamati. In sede di comparizione dinanzi a questa Commissione, la società appellante ha ribadito le sue tesi, evidenziando, peraltro, che sarebbero accaduti altri episodi di violenza non rilevati dalla terna arbitrale e dal Commissario di campo. La società controinteressata ha fatto pervenire proprie controdeduzioni oltre i termini consentiti dalla normativa di riferimento, con la conseguenza che, di tali scritti, non può tenersi conto ai fini della decisione. Osserva la Commissione che l’appello risulta infondato e che, conseguentemente, la decisione del primo giudice deve essere confermata. In sostanza, nella fattispecie, si controverte in ordine ad un fatto di violenza avvenuto dopo la disputa della gara ed originato dal comportamento non regolamentare tenuto da due calciatori avversari, i quali, dopo un acceso diverbio, erano venuti alle mani e uno dei due contendenti (D’Urbano Mattia, numero cinque della Società Altinese 2000) ha riportato lesioni per le quali ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’Ospedale di Pescara. Di scarsa rilevanza appare, nel contempo, l’episodio successivamente verificatosi, nel corso del quale un collaboratore della Società Tiburfuoco, non identificato, ha cercato di fare ingresso nello spogliatoio della Società Altinese. Tali fatti sono stati opportunamente sanzionati dal G.S., il quale ha ritenuto che non avessero, comunque, avuto influenza sulla regolarità dello svolgimento della gara, fermo restando che dei fatti non rilevati dalla terna arbitrale e dal Commissario di campo, egli non avrebbe, comunque, potuto tenere conto. Si tratta, ora, di valutare se, nella fattispecie, come assume la società appellante, possano essere applicati gli artt. 11 e 13 C.G.S.. Ritiene la Commissione che la richiamata normativa non possa essere applicata nel caso di specie, in quanto riguardante, l’art. 11, la responsabilità della società per fatti violenti commessi da uno o più dei sostenitori della società e, l’art. 13, la responsabilità diretta delle società per violazione delle norme federali o di ogni altra disposizione loro applicabile, commisurata alla natura e alla gravità dei fatti commessi. Nel caso di specie, come detto, i comportamenti sanzionati sono attribuibili esclusivamente a calciatori che sono stati sanzionati dal primo giudice con il provvedimento impugnato, mentre risulta dagli atti ufficiali che i dirigenti delle società si sono adoperati perché l’episodio di violenza venisse circoscritto, tanto che la sanzione pecuniaria è stata contenuta in € 350,00. Per questi motivi, la Commissione Disciplinare DELIBERA di respingere l’appello, disponendo addebitarsi la relativa tassa.
DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it