COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ S. SABA, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, SIG. LOMBARDO DANIELE E DEL CALCIATORE LANCIANI LEANDRO, TESS. GRUPPO ALICANTI CALCIO A 5

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE LAZIO A CARICO DELLA SOCIETA’ S. SABA, DEL PRESIDENTE DELLA STESSA, SIG. LOMBARDO DANIELE E DEL CALCIATORE LANCIANI LEANDRO, TESS. GRUPPO ALICANTI CALCIO A 5 Il Presidente del Comitato Regionale Lazio, con lettera in data 4 maggio 2007, ha disposto il deferimento a questa Commissione Disciplinare del calciatore LANCIANI LEANDRO, tesserato per la Società A.S.D. GRUPPO ALICANTI C5, per violazione dell’art. 1 comma 1 del C.G.S., della Società S. SABA per violazione dell’art. 2 comma 4 del C.G.S. e del Presidente della stessa Sig. LOMBARDO DANIELE per violazione dell’art. 2 comma 1 del C.G.S. I deferiti, in ossequio a quanto previsto dall’art. 25 comma 2 del C.G.S., hanno richiesto di essere ascoltati e puntualmente si sono presentati il giorno 17 maggio 2007 dinanzi a questa Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio, i Sigg.ri Lombardo Daniele, Presidente della Società S. SABA, il Dirigente Migliozzi e il calciatore Lanciani Leandro, riconoscendo l’errore commesso e chiedendo fermamente di essere scusato. Il Sig. MIGLIOZZI fa presente che il calciatore LANCIANI era stato precedentemente tesserato presso la Società S. SABA, per cui era ben conosciuto negli ambienti della Società, regolarmente indicato nella distinta di gara, per cui non c’era alcuna volontà di frodare nessuno. Chiede pertanto la maggiore clemenza possibile in considerazione dell’ovvio ed incondizionato riconoscimento dell’errore commesso. Da quanto sopra premesso, questa Commissione Disciplinare, non può non rilevare la responsabilità della Società S. SABA che ha fatto partecipare, in posizione irregolare, il calciatore LANCIANI LEANDRO, tesserato federalmente per la Società A.S.D. GRUPPO ALICANTI C5. Ciò detto, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di comminare alla Società S. SABA l’ammenda di € 75,00; di inibire il Dirigente della Società S. SABA, Sig. LOMBARDO DANIELE, fino al 30.6.2007; di squalificare il calciatore LANCIANI LEANDRO per 1 giornata di gara.
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