COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FARINELLI FABIO ( SOC. MEDULLIA 1174 ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 19.4.2007 ( Gara: MEDULLIA 1174 – ANTICOLI CORRADO del 15.4.2007 – Camp. III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FARINELLI FABIO ( SOC. MEDULLIA 1174 ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.3.2010 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON COMUNICATO UFFICIALE N. 39 DEL 19.4.2007 ( Gara: MEDULLIA 1174 - ANTICOLI CORRADO del 15.4.2007 - Camp. III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, il calciatore interessato; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro, osserva: Il reclamante ha escluso nella maniera più assoluta di essere la persona che avrebbe sputato all'Arbitro, mentre questi percorreva la strada, che costeggia l'impianto sportivo, per raggiungere la propria autovettura. A tal riguardo, l'interessato ha precisato che, al momento del fatto, avvenuto alle ore 13, come risulta dal referto arbitrale, egli si trovava ancora all'interno dello spogliatoio per effettuare la doccia e potersi poi rivestire, sicché, essendo la gara terminata alle ore 12,43, non avrebbe avuto il tempo materiale per recarsi sul luogo, ove era avvenuto l'increscioso episodio. Ascoltato in sede di supplemento, l'Arbitro ha riferito che, al termine dell'incontro, poiché in campo si era creato un clima di nervosismo per il calcio di rigore concesso alla squadra ospite, rientrato negli spogliatoi, egli aveva restituito i documenti e, senza neppure fare la doccia, aveva abbandonato rapidamente l'impianto sportivo. Mentre a piedi percorreva la stradina che costeggia il campo, era stato superato da una macchina grigia che si era fermata a pochi metri da lui; subito dopo era sceso dall'autovettura una persona, che gli aveva riconosciuto essere il n. 1 portiere del Medullia, il quale si era avvicinato e, giunto ad una distanza di circa un metro, gli aveva sputato contro, colpendolo in pieno viso. L'Arbitro ha inoltre precisato che l'autore del gesto, era una persona di altezza e corporatura media, con occhi chiari e capelli corti; aveva poi notato, in particolare, che detta persona aveva in viso molta acne. Riascoltato una seconda volta, e dopo aver dapprima esaminato la foto del giocatore Farinelli Fabio, apposta sulla carta d'identità e successivamente controllato de visu lo stesso giocatore, che era stato convocato in sede, proprio al tal fine, l'Arbitro ha dichiarato di “ non poter essere sicuro ” che la persona che lo aveva sputato in viso fosse effettivamente il suddetto giocatore Farinelli Fabio, anche perché questi non aveva tracce di acne sul viso. Preso atto delle dichiarazioni rese dal Direttore di gara, e non sussistendo la certezza che l'autore del gesto incriminato sia stato il calciatore Farinelli, dovrò quindi necessariamente annullarsi il provvedimento disciplinare assunto nei confronti di quest'ultimo, e dovranno invece rimettersi gli atti al Giudice Sportivo per i provvedimenti di competenza nei confronti della Soc. MEDULLIA 1174, per il grave gesto compiuto da un proprio sostenitore nei confronti dell'Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di annullare il provvedimento di squalifica fino al 31 marzo 2010 a carico del calciatore FARINELLI FABIO, e di rimettere gli atti al Giudice Sportivo del Comitato Provinciale di Roma per provvedimenti di competenza a carico della Soc. MEDULLIA 1174. La tassa di reclamo va restituita.
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