COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ U.S. TUFELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONE DAVIDE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19.4.2007 ( Gara: DELLE VITTORIE – TUFELLO del 15.4.2007 – Camp. II Categoria )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA' U.S. TUFELLO CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008 A CARICO DEL CALCIATORE SIMEONE DAVIDE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 87 DEL 19.4.2007 ( Gara: DELLE VITTORIE - TUFELLO del 15.4.2007 - Camp. II Categoria ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; udito, in sede di supplemento di referto, l'Arbitro, osserva: La reclamante riconosce che il giocatore, all'uscita dal campo, ha rivolto espressioni offensive all'Arbitro, ma esclude che il Simeone abbia poi rovesciato addosso al Direttore di gara la porta di calcio a cinque, che si trovava posizionata dopo il cancello. Tale gesto sarebbe stato infatti compiuto da alcuni sostenitori che, addossandosi alla rete, ove era appoggiata la porta, avrebbero sospinto la stessa contro l'Arbitro. Ascoltato in sede di supplemento, il Direttore di gara ha riferito che, al termine dell'incontro, mentre si recava verso gli spogliatoi, “avendo sentito delle offese nei suoi riguardi ”, si era girato ed in quel momento aveva visto il n. 5 Simeone Davide che, dopo averla afferrata con le mani, gli aveva sospinto contro la porta di calcio a cinque, che, rovesciandosi, aveva colpito la sua fronte, procurandogli dolore. Alla luce delle dichiarazioni rese dall'Arbitro – fonte di prova privilegiata e degna di fede – deve quindi confermarsi la sussistenza e la volontarietà del gesto compiuto dal calciatore, gesto di natura violenta e gravemente pericoloso che avrebbe potuto causare ben più gravi conseguenze. Ribadita l'intollerabilità di tale comportamento, deve quindi considerarsi del tutto congrua ed adeguata la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di respingere il reclamo e, per l'effetto, conferma la squalifica fino al 30 giugno 2008 a carico del calciatore SIMEONE DAVIDE. La tassa di reclamo va incamerata.
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