COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FAVETTA MASSIMO ( SOC. PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 3.5.2007 ( Gara: Pro Calcio Studentesca Rieti – Sport Magic 93 del 1.4.2007 – Camp. C. 5 C 2 )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 110 del 7/06/2007Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DEL CALCIATORE FAVETTA MASSIMO ( SOC. PRO CALCIO STUDENTESCA RIETI ) AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.6.2008, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 50 DEL 3.5.2007 ( Gara: Pro Calcio Studentesca Rieti – Sport Magic 93 del 1.4.2007 - Camp. C. 5 C 2 ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltato, come da richiesta, l'interessato; osserva: Il reclamante ha escluso nella maniera più assoluta di aver avuto atteggiamenti aggressivi nei confronti dell'Arbitro e ha riferito che, al termine dell'incontro, si era avvicinato al Direttore di gara “ con atteggiamento ironico ” soltanto per chiedere spiegazioni su alcune decisioni tecniche; non avendo voluto questi ascoltarlo, il giocatore si era posto al suo fianco e gli aveva “ poggiato ” la mano sulla spalla, al solo scopo di richiamare la sua attenzione, con gesto assolutamente non violento; a quel punto, poiché l'Arbitro non intendeva interloquire, convinto dai propri compagni a non insistere, egli aveva teso per ben tre volte la mano al Direttore di gara in segno di saluto, ma questi aveva rifiutato la stretta la mano, proseguendo per gli spogliatoi. Il Favetta ha inoltre ribadito di non aver mai tentato di colpire l'Arbitro con una testata, e tanto meno di essere stato trattenuto a forza dai Dirigenti. A riprova che i fatti si fossero svolti nella maniera da lui descritta, il giocatore ha esibito altresì un dvd, contenente la videoregistrazione dell'incontro, ivi comprese le immagini del fine gara. Confermata l'ammissibilità del mezzo di prova, giusta quanto previsto dell'art. 31 comma a 4) del C.G.S., trattandosi, nel caso di specie, di sanzioni irrogate per condotta violenta, questa Commissione presa visione del filmato che riproduce con chiarezza quanto accaduto al termine dell'incontro, ha potuto constatare de visu che, mentre i giocatori e l'Arbitro si accingevano ad abbandonare il campo di gioco ( ubicato nel Palazzetto dello Sport di Villa Reatina ), il giocatore Favetta si è avvicinato all'Arbitro e, dopo averlo affiancato, con gesto confidenziale ha appoggiato la sua mano sulla spalla destra del Direttore di gara, il quale, infastidito da tale atteggiamento, ha immediatamente allontanato la mano del giocatore; successivamente il Favetta, circondato da alcuni compagni, ha proteso più volte la mano verso l'Arbitro, in segno di saluto, ma tale gesto non è stato ricambiato da quest'ultimo, che ha proseguito la sua marcia verso gli spogliatoi. Alla luce di quanto evidenziato dalle immagini, deve quindi escludersi ogni atteggiamento di aggressività o di violenza da parte del calciatore, come impropriamente riferito dall'Arbitro ( “ mi stringeva forte la spalla destra, creandomi dolore ” ... “ con il viso si avvicinava come per colpirmi con una testata ” ), e di conseguenza dovrà rivisitarsi la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo, dovendo rapportare la stessa alle effettive responsabilità del Favetta, colpevole soltanto di un comportamento irriguardoso ed invasivo nei confronti dell'Arbitro. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo e, per l'effetto, riduce la squalifica del calciatore FAVETTA MASSIMO dal 30 giugno 2008 al 30 settembre 2007. La tassa di reclamo va restituita.
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