COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII A CARICO DI PROPRI TESSERATI EX ART. 92 COMMA 1 E 4 NOIF

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA SOCIETA’ ROMA VIII A CARICO DI PROPRI TESSERATI EX ART. 92 COMMA 1 E 4 NOIF La Società Roma VIII ha deferito alla Commissione Disciplinare i propri tesserati Bocchini Federico, Paparelli Giorgio, Sperati Marco, Viola Davide, Forte Daniele, Grassi Marco, Brugnoli Luca, Tarquini Emanuele, Pasquali Alessandro e Di Raimondo Fabio ai sensi dell’articolo 92 comma 1 e 4 delle NOIF. La società istante addebita ai propri tesserati un comportamento antisportivo in quanto gli stessi, dopo numerose assenze e continui tentativi di accomodamento e richiami da parte della società, dal 2-3-2007 si erano completamente assentati dallo svolgimento degli allenamenti e delle gare di campionato mettendo la società in gravissime difficoltà tanto da dover schierare di fatto la formazione juniores nelle restanti gare di campionato. Aggiunge nell’atto di deferimento che i soli calciatori Di Raimondo e Pasquali si sarebbero ripresentati dopo varie insistenze ed avrebbero concluso il campionato; i calciatori Bocchini, Paparelli, Sperati, Viola, Forte, Grassi e Di Raimondo avevano ottenuto dalla società l’accordo di svincolo senza peraltro ripagare tale atto di liberalità con un adeguato impegno agonistico. Alla riunione fissata per la discussione dell’atto di deferimento si presentavano i calciatori Di Raimondo, Bocchini, Paparelli, Sperati,Viola, Forte e Grassi che contestavano il deferimento sostanzialmente con le medesime eccezioni. In particolare il calciatore Di Raimondo confermava che sia lui che il suo compagno di squadra Pasquali erano rimasti assenti solo per un paio di gare e non avevano condiviso la decisione dei compagni di squadra di abbandonare l’impegno agonistico con la società non perché non ne comprendessero le ragioni di fondo ma solo perché troppo “appassionati” di calcio tanto da non poter restare senza la partita domenicale. Il Di Raimondo confermava peraltro integralmente quanto riferito dagli altri deferiti e cioè che per tutta la stagione la squadra non aveva potuto disporre di un campo di allenamento, che, comunque, sino alla pausa per festività natalizie l’andamento del campionato era stato normale, quando, a margine di un’amichevole disputatasi a Tor Lupara di Fonte Nuova il presidente di fatto Mimmo Zingaro aveva annunciato alla squadra il ritiro dal campionato per divergenze insorte con la federazione relativamente al ripescaggio della stagione precedente. La squadra non si era più allenata sino alla settimana prima del derby con il Torbellamonaca quando i calciatori erano stati richiamati ed erano scesi in campo senza allenamento con gli intuibili scarsi risultati. Da quel momento vi era stato un continuo avvicendamento sia nella conduzione tecnica che in quella dirigenziale, con una serie di abbandoni dalla rosa dei calciatori più esperti, alcuni dei quali allontanati dalla società, sino a giungere alla gara con il Genazzano ove la squadra si era presentata a ranghi ridotti, con alcuni infortunati e molti juniores tanto da accusare una pesante sconfitta. La settimana successiva era stata letta ai calciatori una lettera della società che li accusava di scarso impegno e menefreghismo la qual cosa aveva suscitato la reazione della quasi totalità dei tesserati che avevano deciso di abbandonare l’impegno, con l’esclusione di alcuni rimasti nei ranghi e dei citati Di Raimondo e Pasquali rientrativi quasi subito. Il calciatore Il calciatore Forte narrava invece di essere stato allontanato dalla società prima della gara con il Genazzano, ufficialmente a causa di una squalifica per tre gare, poi ridotte a due, e per un infortunio che aveva richiesto un lungo periodo per il recupero. Tutti i calciatori hanno riferito di aver concordato con la società accordi economici per rimborsi spese mensili in forma verbale, accordi non onorati se non per tre – quattro mesi, tale inadempienza comunque, a dire degli stessi, non sarebbe stata determinante nella decisione di abbandonare l’impegno agonistico. Si presentava anche in rappresentanza della società il Sig. Giuseppe Latecano che consegnava una memoria scritta e precisava gli addebiti nei confronti dei calciatori, confermando che effettivamente Di Raimondo e Pasquali avevano concluso il campionato regolarmente mentre negava che il calciatore Forte fosse stato allontanato ufficialmente dalla società mentre confermava che l’allontanamento sarebbe avvenuto per iniziativa di un dirigente non legittimato. La ricostruzione dei fatti, così come acquisita dalla Commissione consente di escludere la responsabilità dei deferiti relativamente alla violazione dell’articolo 1 del CGS, unica ipotizzabile nella fattispecie, seppur non espressamente contestata dalla società. Infatti non si può richiedere ai calciatori un impegno agonistico adeguato e continuo quando problematiche organizzative del tutto ascrivibili alla società costringono l’intera squadra, partecipante ad un campionato tecnicamente ed organizzativamente elevato quale quello di Promozione, a sospendere gli allenamenti per quasi un mese ed a presentarsi in campo dopo la pausa natalizia senza aver disputato nemmeno un allenamento, così come tale impegno non può richiedersi quando i rimborsi spese, pattuiti peraltro in modo non conforme alle regole, pur esigui non vengono erogati regolarmente e gli allenamenti si disputano su di un campo inadatto; inoltre non può sottacersi che il continuo depauperamento della rosa a cagione di decisioni assunte dalla società, ha ulteriormente deteriorato il rapporto tra atleti e società e costituito l’elemento scatenante del definitivo allontanamento dei deferiti. Tali considerazioni naturalmente non si applicano ai calciatori Di Raimondo, Pasquali e Forte che, per i motivi anzidetti, non hanno partecipato alla decisione collettiva, o perché già allontanati dalla società come il Forte, o perché hanno disputato l’intero campionato, come il Di Raimondo ed il Pasquali. Deve disporsi la trasmissione degli atti alla Procura Federale relativamente all’ipotesi di violazione delle disposizioni relative alla pattuizioni economiche tra società e calciatori. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere dall’addebito tutti i calciatori deferiti. Di trasmettere gli atti alla Procura Federale per i provvedimenti di competenza. Si comunichi nei modi regolamentari.
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