COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE QUAGLIATA STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 17.5.2007 (Gara: CITTA’ DI POMEZIA – INDOMITA POMEZIA del 13.5.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ INDOMITA POMEZIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 31.12.2010 A CARICO DEL CALCIATORE QUAGLIATA STEFANO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 101 DEL 17.5.2007 (Gara: CITTA’ DI POMEZIA – INDOMITA POMEZIA del 13.5.2007 – Campionato II Categoria) LA Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udito, in sede di supplemento di referto, l’arbitro il quale ha confermato integralmente quanto riportato sul referto ed in particolare ha riferito che il giocatore QUAGLIATA STEFANO, dopo essere stato espulso, gli sferrava cinque schiaffi sulla schiena accompagnando tale gesto con frasi ingiuriose, e che i colpi sono stati sferrati con violenza, procurandogli un dolore intenso alla schiena con conseguente momentaneo bruciore; considerato che, alla luce delle dichiarazioni rese dall’arbitro – fonte privilegiata e degna di fede – deve ritenersi sussistente la responsabilità del giocatore in ordine alle gravi e violente condotte poste in essere dal QUAGLIATA; tutto ciò premesso, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di respingere il reclamo presentato dalla Società INDOMITA POMEZIA e, per l’effetto, conferma la squalifica del giocatore QUAGLIATA STEFANO sino al 31.12.2010. La tassa reclamo viene incamerata.
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