COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALES LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA SOCIETA’, DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 A CARICO DEL CALCIATORE D’ALESSANDRO GIOVANNI, DI INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE RAJA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 37 DEL 10.5.2007 (Gara: SALES LATINA – BORGO CARSO del 10.5.2007 – Campionato III Categoria Latina )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 113 del 14/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ SALES LATINA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO AMMENDA DI € 300 A CARICO DELLA SOCIETA’, DI SQUALIFICA FINO AL 30.06.2007 A CARICO DEL CALCIATORE D’ALESSANDRO GIOVANNI, DI INIBIZIONE FINO AL 30.06.2007 A CARICO DEL DIRIGENTE RAJA PIETRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N. 37 DEL 10.5.2007 (Gara: SALES LATINA – BORGO CARSO del 10.5.2007 – Campionato III Categoria Latina ) La Commissione Disciplinare Visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società interessata, la quale nel confermare integralmente quanto scritto sul ricorso già presentato negando decisamente che nella predetta partita si sia verificata alcuna rissa; precisa altresì che non sono entrate persone non iscritte in distinta in quanto il terreno di giuoco è tutto recintato ed i cancelli erano chiusi. Il ricorrente sostiene anche che l’arbitro non ha mai chiesto collaborazione per allontanare chicchessia. Durante l’intervallo il Presidente della Società, nella sua deposizione, precisa di essersi allontanato per qualche minuto ed al suo rientro l’arbitro dinanzi ai Carabinieri gli comunicava la sospensione dell’incontro perché minacciato da persone non identificate. Dagli atti ufficiali esaminati ed in relazione a quanto esposto dalla ricorrente non appaiono, a parere di questa Commissione Disciplinare, responsabilità particolari da attribuire sia al dirigente della Società SALES LATINA, Sig. RAJA PIETRO e sia al capitano della Società Sig. D’ALESSANDRO GIOVANNI. Detto ciò, si ritiene che possono essere considerate assumibili alcune argomentazioni poste in essere dalla ricorrente con il presente ricorso. Conseguentemente, questa Commissione Disciplinare DELIBERA Di accogliere parzialmente il ricorso presentato dalla Società SALES LATINA riducendo l’inibizione al Dirigente RAJA PIETRO al 15.6.2007 e la squalifica al calciatore D’ALESSANDRO GIOVANNI al 15.6.2007. Di ridurre l’ammenda da € 300 a € 200. La tassa reclamo va restituita.
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