COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG. CRISPO ANTONIO E GIANNINI ERMENEGILDO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ ATLETICO 2000 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL C.G.S.

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. DEI SIGG. CRISPO ANTONIO E GIANNINI ERMENEGILDO PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 1 COMMA 1 DEL CGS E DELLA SOCIETA’ ATLETICO 2000 PER VIOLAZIONE DELL’ARTICOLO 2 COMMA 4 DEL C.G.S. Il Procuratore Federale ha disposto il deferimento davanti alla Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Lazio dei Sigg. Crispo Antonio e Giannini Ermenegildo dirigenti della società Atletico 2000 per violazione dell’articolo 1 comma 1 del CGS e della stessa società di appartenenza dei deferiti per violazione dell’articolo 2 comma 4 del CGS. Nell’atto di deferimento del 29 marzo 2007 il Procuratore Federale contesta ai dirigenti deferiti di aver organizzato il giorno 16-6-2006 una manifestazione presso il campo dell’Atletico 2000 nella quale avrebbero partecipato alcuni giovani tesserati con altre società, tra cui cinque o sei della società N. Pol. De Rossi che aveva denunciato l’accaduto agli Organi Federali, e che nella circostanza taluni dei bambini partecipanti avrebbero indossato le maglie dell’Atletico 2000. Inoltre viene contestato che taluni di partecipanti fossero stati invitati dall’allenatore della N. Pol. De Rossi Sig. Termite, ancora tesserato con tale società ma non riconfermato per la stagione successiva, che avrebbe poi assistito a tale manifestazione in qualità di osservatore benché fosse ancora in corso di tesseramento per la società De Rossi. La società Atletico 2000 veniva deferita per la responsabilità oggettiva derivante dai comportamenti di propri tesserati. La Commissione Disciplinare fissava la riunione per la discussione del deferimento per il 13 giugno 2007 dandone avviso alle parti e fissando la data del 9-6-2007 per l’invio di memorie difensive da parte dei deferiti e per la richiesta di essere sentiti. Alla riunione partecipavano i deferiti Crispo e Giannini, quest’ultimo anche per la società deferita. Sostenevano a loro discolpa che la manifestazione, annunciata in tutto il quartiere con manifesti e volantini, rientrasse tra quelle di contenuto esclusivamente “sociale” a cui la società è obbligata dalla convenzione in essere con l’Ente proprietario per la gestione dell’impianto sportivo, ed era scevra da qualsiasi contenuto agonistico ed assolutamente non finalizzata al proselitismo nei confronti di giovani già tesserati con altre società. A sostegno di tale tesi citano la circostanza che nessuno compilò la lista dei partecipanti, né vennero chieste generalità, numeri di telefono od altro che potesse consentire agli organizzatori di contattare i giovani atleti ritenuti più meritevoli. I deferiti hanno negato di aver mai contattato singolarmente dei giovani e si sono doluti della denuncia della consorella il cui Presidente si presentò sul campo e dopo aver fatto una “piazzata” si allontanò senza dar modo ai dirigenti dell’Atletico 2000 di spiegargli il senso e le finalità dell’iniziativa. Il rappresentante della Procura Federale, pur precisando che non era contestata l’attività di proselitismo nei confronti di tesserati di altre società, concludeva per l’affermazione di responsabilità dei deferiti e per l’irrogazione della inibizione per i due dirigenti per mesi tre e dell’ammenda di € 500,00 per la società. Ritiene la Commissione che i fatti, così come emersi dall’indagine espletata e dai documenti in atti, non costituiscano violazione di norme disciplinari e conseguentemente che i deferiti vadano prosciolti. Non è dubbio che venne organizzata una manifestazione di contenuto spiccatamente sociale, (denominata Gioco a Pallone “Con i miei Amici” su un campo erboso e sogno di stare allo Stadio Olimpico) e qualificata come “Festa per tutti i ragazzi del quartiere” in cui si invitavano tutti i giovani a presentarsi con maglietta, pantaloncini, scarpini e …tanta allegria. Non è emersa dall’istruttoria dell’Ufficio nessuna attività volta a reperire giovani atleti tesserati con altre società ed, in effetti, le modalità di pubblicizzazione e di svolgimento dell’evento mal si conciliano con il prototipo dei cosiddetti “provini” usualmente riservati ad atleti previamente individuati ed identificati dalla società organizzatrice. La precisazione dell’Organo requirente che ha escluso dalle contestazioni quella di aver organizzato la manifestazione per accaparrarsi giovani tesserati con altre società, fa venir meno l’aspetto deontologicamente rilevante nell’attività dei dirigenti incolpati, non essendo certo incompatibile con l’etica sportiva organizzare manifestazioni ludiche riservate alla generalità dei giovani di un quartiere, senza altro scopo che quello di consentire agli stessi di calcare per una volta, al limite anche per la prima volta, un campo di calcio in erba. Tutto ciò premesso la Commissione Disciplinare DELIBERA Di prosciogliere tutti i soggetti deferiti dagli addebiti. Si comunichi a soggetti interessati
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