COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 E LA SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 24.5.2007 (Gara: ARCE – QUINO del 20.5.2007 – Campionato II Categoria)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ ARCE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 1.000 E LA SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE SIMONE ALESSANDRO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 104 DEL 24.5.2007 (Gara: ARCE – QUINO del 20.5.2007 – Campionato II Categoria) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; ascoltata, come da richiesta, la Società osserva: la reclamante, nel confermare quanto già scritto nel ricorso , pone in evidenza preliminarmente il particolare andamento della gara e l’importanza della stessa e che la Società ha fatto tutto il possibile per evitare gli incidenti di fine incontro, che si sono manifestati repentinamente e causato dall’epilogo negativo, che ha vanificato la vittoria del Campionato. Tra l’altro precisa la ricorrente che il capitano della squadra non è potuto intervenire poiché al momento degli incidenti di fine gara, si trovava in terra al centro del campo, perché colpito da crampi. Questa Commissione Disciplinare, dopo una attenta lettura degli atti ufficiali, si è resa conto che non è stato menzionato nella decisione assunta dal giudice di prime cure, il fattivo comportamento tenuto nella circostanza da un calciatore della Società ARCE, in precedenza espulso, e da un dirigente della stessa Società, che durante l’accerchiamento all’arbitro, tentava di fare da scudo tra il direttore di gara ed il capannello di tesserati, senza però riuscirvi pienamente. Questo Organo di Giustizia Sportiva tra l’altro è dell’avviso che il capitano della Società ARCE non può essere ritenuto responsabile di comportamento non fattivo nei confronti dell’arbitro o per gli episodi accaduti in considerazione anche del proprio stato di salute manifestatosi a fine gara; alla luce di tutto ciò quanto sopra esposto questa Commissione ritiene accoglibili le richieste avanzate dalla Società ARCE con il presente ricorso con il quale chiede una riduzione dell’importo dell’ammenda comminatagli e la rivisitazione del provvedimento di squalifica inflitta al capitano SIMONE ALESSANDRO; conseguentemente, questa Commissione DELIBERA Di accogliere il ricorso presentato dalla Società ARCE annullando il provvedimento di squalifica per 5 gare a carico del calciatore SIMONE ALESSANDRO e di ridurre l’ammenda da € 1.000 ad € 800. La tassa reclamo si restituisce.
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