COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.11.2007 DEL DIRIGENTE AGRIFOGLIO FABIO, FINO AL 31.7.2007 A CARICO DELL’ASSISTENTE PETRULLO FABIO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI MAURIZIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BONINI CHRISTIAN E BRESCIA LUIGI MARIA RECLAMO DEL DIRIGENTE AGRIFOGLIO FABIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 53 DEL 7.6.2007 (Gara: DM 84 CERVETERI – MUNICIPIO ROMA 5 del 30.5.2007 – Finale Coppa III Categoria Roma)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 114 del 21/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOCIETA’ MUNICIPIO ROMA 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE FINO AL 30.11.2007 DEL DIRIGENTE AGRIFOGLIO FABIO, FINO AL 31.7.2007 A CARICO DELL’ASSISTENTE PETRULLO FABIO, PER 5 GARE A CARICO DEL CALCIATORE MATTEI MAURIZIO E PER 3 GARE A CARICO DEI CALCIATORI BONINI CHRISTIAN E BRESCIA LUIGI MARIA RECLAMO DEL DIRIGENTE AGRIFOGLIO FABIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA FINO AL 30.11.2007 A CARICO DELLO STESSO ADOTTATO DAL GIUDICE SPROTIVO DEL COMITATO PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N. 53 DEL 7.6.2007 (Gara: DM 84 CERVETERI – MUNICIPIO ROMA 5 del 30.5.2007 – Finale Coppa III Categoria Roma) La Commissione Disciplinare Visti i reclami in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; osservato preliminarmente che i due ricorsi debbono essere riuniti per ragioni di connessione oggettiva; ritenuto che le allegazioni dei reclamanti, non sostenute da elementi obiettivi e volte a smentire quanto riferito nel referto arbitrale non sono assumibili in questa sede ove il rapporto del direttore di gara assume il valore di fonte di prova privilegiata; rilevato che le sanzioni impugnate appaiono solo lievemente eccessive rispetto agli occorsi e possono essere lievemente ridimensionate come da dispositivo; DELIBERA Di ridurre l’inibizione del Dirigente AGRIFOGLIO FABIO dal 30.11.2007 al 30.10.2007, la squalifica dell’assistente PETRULLO FABIO dal 31.7.2007 al 15.7.2007 e le squalifiche dei calciatori MATTEI MAURIZIO da 5 a 4 gare e dei calciatori BONINI CHRISTIAN e BRESCIA LUIGI MARIA da 3 a 2 gare. Le tassa reclamo vanno restituite.
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