COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI SCAGNETTI ALDO E PANICCI ALESSIO, PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANDI AIMEN, NONCHE’ L’AMMENDA DI € 500,00 A CAIRCO DELLA SOC. NETTUNO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31.5.2007 ( Gara: Colleferro – Nettuno del 27.5.2007 – Camp. PLAY OUT ECCELLENZA )

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELLA SOC. A.S.D. NETTUNO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA PER 5 GARE A CARICO DEI CALCIATORI SCAGNETTI ALDO E PANICCI ALESSIO, PER TRE GARE A CARICO DEL CALCIATORE SANDI AIMEN, NONCHE' L'AMMENDA DI € 500,00 A CAIRCO DELLA SOC. NETTUNO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON COMUNICATO UFFICIALE N. 107 DEL 31.5.2007 ( Gara: Colleferro - Nettuno del 27.5.2007 - Camp. PLAY OUT ECCELLENZA ) La Commissione Disciplinare; visto il reclamo in epigrafe; esaminati gli atti ufficiali; udita, come da richiesta, la Società interessata, osserva: la reclamante ha invocato una riduzione delle sanzioni, sia per quanto concerne le squalifiche ai calciatori Scagnetti, Panicci e Sandi, i quali sarebbero stati provocati dagli avversari, sia per quanto concerne l'ammenda a carico della Società, dal momento che non si era verificato alcuno scontro fisico tra le opposte tifoserie, ma soltanto intemperanze verbali. Nel referto arbitrale e nei rapporti dell'Assistente e del Commissario di Campo, risultano descritti dettagliatamente i comportamenti posti in essere sia dai calciatori che dai sostenitori del Nettuno. Preso atto delle sanzioni minime previste dall'art. 14 del C.G.S., devono quindi considerarsi del tutto adeguati i provvedimenti disciplinari inflitti sia al calciatore Sandi per i calci e i pugni sferrati agli avversari, sia ai calciatori Scagnetti e Panicci per la reiterata condotta particolarmente violenta nei confronti degli avversari e di un fotografo. Ritenute parzialmente assumibili le considerazioni svolte dalla ricorrente a sostegno della invocata riduzione dell'ammenda, potrà invece leggermente ridursi la sanzione pecuniaria inflitta alla Soc. Nettuno. Tutto ciò premesso e ritenuto DELIBERA di accogliere il reclamo per quanto concerne l'ammenda a carico della SOC. NETTUNO, riducendo la stessa da € 500,00 a € 400,00; di respingere il reclamo relativo ai calciatori SCAGNETTI ALDO, PANICCI ALESSIO e SANDI AIMEN, confermando le squalifiche inflitte dal Giudice Sportivo. La tassa di reclamo va restituita
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