COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. CAVESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA STESSA E LA SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VALENTE SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 12.6.2007 (Gara: FONTE NUOVA – CAVESE 1919 del 10.6.2007 – Play Off Promozione)

COMITATO REGIONALE LAZIO – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.crlazio.it e sul Comunicato Ufficiale N° 117 del 28/06/2007 Delibera della Commissione Disciplinare RECLAMO DELL’U.S. CAVESE AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI € 600,00 A CARICO DELLA STESSA E LA SQUALIFICA PER 4 GARE A CARICO DEL CALCIATORE VALENTE SIMONE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N. 112 DEL 12.6.2007 (Gara: FONTE NUOVA – CAVESE 1919 del 10.6.2007 – Play Off Promozione) La Commissione Disciplinare Visti gli atti ufficiali e letto il reclamo in epigrafe; sentita come da richiesta la Società reclamante; rilevato che la stessa si duole per l’eccessività delle sanzioni irrogate, in quanto, relativamente all’ammenda a carico della Società fa presente come i suoi sostenitori in campo avverso, nel numero di circa 200, siano stati collocati in una sorta di corridoio di servizio a fianco della recinzione del terreno di gioco, nella zona retrostante alle panchine, ove non erano presenti né spalti né alcun tipo di sedile e si presentavano ingombri di ogni genere di sporcizia ed erba incolta; relativamente al calciatore VALENTE contesta che lo stesso abbia rivolto gesti di scherno ed ingiurie ai sostenitori avversari causandone la violenta reazione; ritenuto che, relativamente alle lagnanze della reclamante sulla infelice collocazione dei suoi sostenitori, le stesse trovano riscontro nel rapporto del Commissario di Campo, che sottolinea altresì come la circostanza che ai sostenitori della Cavese, pur così infelicemente ospitati, sia stato richiesto il prezzo del biglietto mentre i sostenitori locali erano stati collocati nella comoda tribuna senza pagamento del biglietto ma con ingresso “ad offerta”, abbia causato uno stato di tensione e malumore sin dall’inizio della gara, e nella documentazione fotografica esibita, da cui appare effettivamente come lo spazio riservato ai sostenitori della reclamante fosse effettivamente nelle condizioni descritte; osservato che la collocazione dei sostenitori ospiti in una zona ove, comunque, era necessario essere attaccati alla rete di recinzione per seguire la gara e spostarsi per evitare le panchine, ha obiettivamente aggravato il rischio del lancio di oggetti in campo e di proteste nei confronti degli ospitati nella panchina avversaria e dell’assistente arbitrale, con inevitabili conseguenza negative sull’ordine pubblico; ritenuto peraltro che la Società reclamante è recidiva, essendo incorsa in fatti sicuramente più gravi nella gara di andata dei Play Off, ma di sostanziale analogo tenore sempre ad opera di un gruppo di sostenitori particolarmente irrequeti e che insistono nel gettare in campo oggetti pericolosi e sputi che in questa circostanza non hanno raggiunto alcuno; considerato, infine, che il comportamento del calciatore VALENTE, caratterizzato da una inopprotuna azione di scherno e di ingiurie nei confronti el pubblico, ha quantomeno concorso alla reazione violenta e sproporzionata della tifoseria locale e che la sanzione comminata allo stesso può essere solo lievemente ridimesionata in rapporto ad analoghi precedenti; DELIBERA Di ridurre l’ammenda a carico della Società da € 600,00 ad € 500,00 e la squalifica a carico del calciatore VALENTE SIMONE da 4 a 3 gare. La tassa reclamo va restituita.
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