COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 22/6/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ CAS RUVO GIOVANILE E DEL CALCIATORE ZOPPI GIOVANNI, PER POSIZIONE IRREGOLARE (ARTT.42/7 – 13 DEL CGS). (PROT. N.ro R.G. COMM. DISC. 76/06-07). SEDUTA DEL 16.6.2007.

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 122 del 22/6/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 6.1 DEFERIMENTO – PROCEDIMENTO A CARICO DELLA SOCIETA’ CAS RUVO GIOVANILE E DEL CALCIATORE ZOPPI GIOVANNI, PER POSIZIONE IRREGOLARE (ARTT.42/7 – 13 DEL CGS). (PROT. N.ro R.G. COMM. DISC. 76/06-07). SEDUTA DEL 16.6.2007. Con nota trasmessa in data 21.4.2007 prot. 2242, il Presidente del C.R. Basilicata deferiva a questa Commissione Disciplinare la società CAS RUVO GIOVANILE ed il calciatore ZOPPI GIOVANNI, perché quest’ultimo partecipava alla gara del campionato regionale di seconda categoria del 14.01.2007 tra la Ginestra Candida ed il Cas Ruvo Giovanile in posizione irregolare. Contestati ritualmente gli addebiti, fissata l’udienza dibattimentale e depositate dalla società Cas Ruvo Giovanile le memorie difensive, nella seduta del 16.06.2007 veniva ascoltata la stessa società che ne aveva fatta rituale e tempestiva richiesta. Nel corso dell’audizione, il rappresentante della società deferita, nell’evidenziare la propria completa buona fede, faceva presente che il calciatore Zoppi partecipava unicamente alla gara del 14.01.2007 e che veniva reimpiegato solo dopo aver scontato la squalifica inflitta dal G.S. Vista la documentazione ufficiale acquisita dalla Segreteria e dell’Ufficio Tesseramenti del C.R. Basilicata e rilevato che il calciatore Zoppi, militante nella società Lagopesole con CU n. 53 del 13.12.2006 veniva squalificato dal GS per due gare e che in data 14.12.2006 veniva posto in regime di svincolo dalla società Lagopesole e quindi tesserato dalla società Cas Ruvo Giovanile il 13.01.2007. Considerato che nella gara del 14.01.2007 tra il Ginestra Candida ed il Cas Ruvo il calciatore Zoppi Giovanni non aveva scontato la squalifica inflitta dal G.S. e, pertanto, la sua partecipazione alla gara in oggetto è da considerarsi irregolare. Evidenziato, altresì, che essendo decorso il termine previsto dall’art.42/3 del C.G.S. che avrebbe potuto portare, a seguito di reclamo della società interessata, alla modifica del risultato conseguito sul campo ex art. 12 del C.G.S., il deferimento in oggetto deve essere inteso come denuncia di violazione di norme regolamentari, perseguibili con le sanzioni previste dal combinato disposto degli artt. 42/7 e 13 del C.G.S. Preso atto che secondo i più recenti orientamenti della CAF, nel caso di utilizzo di un calciatore in posizione irregolare vi è una responsabilità concorrente tra la società (per non aver svolto i dovuti accertamenti) e il calciatore (che non ha informato la nuova società della sua squalifica). Considerato, altresì, che la CAF individua come sanzione da applicare alla società quella della penalizzazione in classifica per ogni gara disputata dal calciatore in posizione irregolare ed in cui è stato conseguito un risultato utile. P.Q.M. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale di Basilicata DELIBERA - di infliggere alla società CAS RUVO GIOVANILE la penalizzazione di 2(due) punti in classifica da scontare nell’attuale campionato; - di infliggere alla stessa società l’ammenda di euro 100.00; - di squalificare il calciatore ZOPPI Giovanni per ulteriore 2(due) gare. Il presente provvedimento va comunicato, a cura della Segreteria del C.R.Basilicata, alle parti interessate a norma dell’art. 31 del CGS.
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