COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 30/6/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 4.1 – DEFERIMENTI – PROCEDIMENTO A CARICO DI POSTIGLIONE GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA, E DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (N.Reg. Comm.Disc. 75/06.07).

COMITATO REGIONALE BASILICATA – STAGIONE SPORTIVA 2006/2007 – Decisione pubblicata sul sito web: www.figcbasilicata.it e sul Comunicato Ufficiale N° 123 del 30/6/2007 DELIBERE DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE 4.1 - DEFERIMENTI - PROCEDIMENTO A CARICO DI POSTIGLIONE GIUSEPPE, PRESIDENTE DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA, E DELLA SOCIETA’ ASD BASILICATA PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 2 DEL C.G.S. (N.Reg. Comm.Disc. 75/06.07). Con nota del 16 aprile 2007, prot. 1585/362pf/sp/mc, ricevuta in data 23.04.2007 ed iscritta al prot. n. 2275, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questa Commissione Disciplinare il signor POSTIGLIONE GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Presidente della società ASD Basilicata, per violazione dell’art.1, comma 1 e 3 del C.G.S. per aver espresso giudizi lesivi della reputazione e dell’operato del G.S. presso il C.R. Basilicata, nonché per aver contravvenuto ai principi di lealtà, probità e correttezza in relazione ai comportamenti tenuti in sede di espletamento delle indagini e la società ASD BASILICATA per violazione degli artt.2 - comma 4° - e 3 – comma 2° - del C.G.S. per responsabilitò diretta di quanto ascritto al proprio Presidente. Contestati ritualmente gli addebiti, eseguiti tutti gli accertamenti di rito, preso atto che i deferiti, benchè ritualmente convocati, non si sono presentati alla seduta fissata senza addurre nessun legittimo impedimento; Aperto ritualmente il dibattimento e terminata la discussione con le richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale avv. Rocco Brienza, il Procedimento viene trattenuto in decisione nella stessa seduta. Preso atto che sia la società ASD Basilicata che il deferito Postiglione Giuseppe non hanno fatto pervenire alcuna controdeduzione e/o memoria difensiva o richiesta di audizione ai sensi dell’art. 37 C.G.S. né agli atti risultano smentite, precisazioni o rettifiche, in ordine ai fatti per cui è procedimento; Preso atto, altresì, delle risultanze dell’istruttoria espletata dal collaboratore dell’Ufficio Indagini e delle richieste formulate dal Sostituto Procuratore Federale il quale, ritenute accertate le responsabilità dei soggetti deferiti, in ordine alle contestazioni ascritte, formulava la richiesta di mesi nove (9) di inibizione a carico del signor Postiglione Giuseppe e l’ammenda di euro 1.500,00 a carico della società ASD Basilicata; Premesso che, secondo il consolidato orientamento della CAF in tema di potere di deferimento, le disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva, per l'ampiezza del loro contenuto e per le finalità perseguite, rappresentano norme di carattere generale e il loro ambito di applicazione non può essere circoscritto a casi specifici e tassativi, ma si estende indistintamente a tutte le situazioni che attengono alla violazione dei doveri e degli obblighi sanciti dai precetti regolamentari e che a tal fine è conferito agli Organi Federali, senza alcuna specificazione, un potere-dovere di controllo e di intervento, che si inquadra nel più generale obbligo di vigilanza sul comportamento dei soggetti e delle strutture che operano nell'ambito federativo; Considerato che, in merito alle dichiarazioni lesive della reputazione di organi federali da parte del Presidente della soc. ASD Basilicata, pur non essendo agli atti acquisita la registrazione della trasmissione televisiva, ma unicamente la segnalazione effettuata dal G.S. e dall’addetto stampa al Presidente del C.R. Basilicata, vi è da dire che la provenienza, la tempistica e la coincidenza delle due segnalazioni al Presidente del C.R. Basilicata unitamente al comportamento assolutamente non collaborativo ed ostruzionistico del deferito Postiglione Giuseppe in sede di indagini, fanno ritenere sufficientemente provati i fatti addebitati; Ritenuto che di dette violazioni è chiamata a rispondere anche la società a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art.2 – comma 4° - del C.G.S. Visto l’art. 31 lett. d) C.G.S.; P.Q.M. La Commissione Disciplinare del Comitato Regionale Basilicata, visti gli artt.1, 2, 3 e 37 del C.G.S. INFLIGGE - Al Signor POSTIGLIONE Giuseppe l’inibizione a svolgere mansioni in ambito FIGC per 6(sei) mesi; - Alla società ASD BASILICATA l’ammenda di euro 1000,00(mille). Manda alla Segreteria del C.R. Basilicata per la comunicazione della presente decisione a tutte le parti a norma dell’art. 31 lett.d) del CGS.
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